Il decreto legge sulla spending review che in questo momento è ancora all’esame del Consiglio dei Ministri potrebbe rivoluzionare completamente il meccanismo di esoneri e semiesoneri dei docenti incaricati di collaborare con il dirigente scolastico.
Una norma specifica del decreto prevede infatti una profonda riscrittura dell’intero articolo 459 del T.U. del 1994 che attualmente regola la materia.
La prima novità è che scompaiono definitivamente gli esoneri totali.
In base al comma 2, finora nei circoli didattici con almeno 80 classi potevano essere disposti esoneri totale: d’ora in poi si potranno disporre solo semiesoneri.
Secondo il comma 3, nelle scuole medie, nelle superiori e nei comprensivi saranno consentiti solamente semiesoneri a condizione che le classi siano complessivamente almeno 55, mentre finora questo numero di classi consentiva esoneri totali e un numero di classi compreso fra 40 e 55 dava la possibilità di assegnare i semiesoneri.
Ma la questione potrebbe essere ancora più complicata perché il primo comma dell’articolo 459 viene modificato con la previsione che “nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico reggente per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative… può essere disposto il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5”.
La modifica introdotta dal decreto odierno concerne proprio l’aggiunta della parola “reggente” e questo fa pensare che i semiesoneri saranno possibili solo nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza mentre nelle scuole con dirigenti titolari non sarà possibile attribuire nessuna forma di esonero parziale.
Per capire meglio la questione è bene però aspettare il testo definitivo e ufficiale del provvedimento e, soprattutto, la relazione tecnica allegata che potrebbe fornire importanti chiarimenti in merito.
Un’altra novità importante riguarda la questione delle funzioni superiori. Il decreto contiene una norma di interpretazione autentica che dovrebbe mettere fine al contenzioso: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”.
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