Con Nota 1647 del 25 febbraio 2015 il Miur ha comunicato quali saranno i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2015/2016.
Secondo la legge finanziaria 1988 i limiti di reddito devono essere rivalutati in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato, che per il 2015 è pari a 0,6 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2015/2016 come dal seguente prospetto in euro:
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone |
Limite massimo di reddito per l’anno scolastico 2014/2015 riferito all’anno d‘imposta 2013 |
Rivalutazione in ragione dello 0,6% Con arrotondamento all’unità di euro superiore |
Limite massimo di reddito espresso in euro per l‘a.s. 2015/2016 riferito all‘anno d’imposta 2014 |
1 |
5.251,00 |
32,00 |
5.283,00 |
2 |
8.708,00 |
52,00 |
8.760,00 |
3 |
11.192,00 |
.67,00 |
11.259,00 |
4 |
13.367,00 |
80,00 |
13.447,00 |
5 |
15.540,00 |
93,00 |
15.633,00 |
6 |
17.612,00 |
106,00 |
17.718,00 |
7 e oltre |
19.680,00 |
118,00 |
19.798,00 |
Queste, invece, sono gli importi delle tasse scolastiche determinati dal D.P.C.M. 18 maggio 1990:
Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; l’esonero è esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Tale esonero resta confermato anche per l’anno scolastico 2015/2016, essendo rimasto immutato il regime di adempimento dell’obbligo di istruzione.
Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile “una tantum” all’atto dell’iscrizione al quarto anno.
Inoltre, come precisato dall’art. 23 della O.M. n. 37 del 19 maggio 2014, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.
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