Una lettrice ci chiede la normativa di riferimento in merito agli esoneri dalle lezioni di educazione fisica. Proviamo a fare chiarezza prendendo come riferimento la circolare ministeriale 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A, ovvero l’ex art. 3 Legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Su quella legge, poi riportata dalla circolare in questione, viene espressamente definito che l’insegnamento dell’educazione
fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Per spiegare tutti limiti di applicabilità degli esoneri previsti, bisogna sottolineare che:
I programmi di educazione fisica per la scuola media (D.M. 9 febbraio 1979), non solo non limitano l’intervento educativo ai soli aspetti operativi o di esercitazioni pratiche, ma sottolineano l’opportunità che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap psico-fisici e che l’insegnamento sia calibrato ed individualizzato secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni,
tenendo conto degli aspetti pedagogici ed interdisciplinari che vi sono connessi. In tal senso utile riferimento può essere anche quanto disposto dalla Legge 4 agosto 1977, n. 517.
Allo stesso modo, i programmi per le scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione
eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni.
Pertanto, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la lezione di educazione fisica offre anche significative occasioni di socializzazione ed opportunità di formazione e di informazione culturale anche per quegli alunni non in grado di eseguire tutte o alcune delle esercitazioni pratiche.
Inoltre l’insegnamento dell’educazione fisica, proprio in virtù delle sue peculiari modalità di svolgimento, consente all’insegnante di rilevare, e quindi mettere in luce nell’ambito dei consigli di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli alunni che, diversamente, sfuggirebbero ad una pur doverosa considerazione.
Per quanto riguarda le modalità di esonero, pur permanendo l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione fisica, essa può assumere connotazioni diverse in relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa.
Quindi, gli alunni, che per le proprie condizioni fisiche e psicofisiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro dovranno presentare istanza di esonero in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al Capo di istituto.
Pertanto sarà importante il ruolo del dirigente scolastico, che, una volta preso atto della documentazione presentata dai genitori, dovrà stabilire se ci sarà l’esonero parziale o totale dalle attività in parola. Anche se non viene sottolineato nella circolare la presentazione di certificazione medica, è prassi assai diffusa richiedere al momento della richiesta di esonero, un certificato del medico curante che attesti le motivazioni presentate dai genitori.
Nel caso l’istanza dovesse essere accolta, sottolineano che questa non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.
A tal proposito, sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell’organizzazione delle attività.
La circolare che stiamo analizzando, precisa comunque che l’esonero per l’alunno non equivarrà a mancanza di valutazione: a spiegarlo meglio è la C.M. 6 giugno 1995, prot. n. 1702/A2 spiega che: “…il docente può far ricorso, oltre che alla pratica delle attività sportive individuali e di squadra, a prove di valutazioni ormai note, anche orali, e/o a prove multiple per la valutazione di qualità e funzioni diverse. Da ciò si evince che la scelta delle prove, ai fini della valutazione stessa è lasciata alla discrezionalità del docente, la quale potrà utilmente esplicarsi in relazione, alla concreta situazione degli alunni e alla valorizzazione peculiare di uno o di altro aspetto dei contenuti dei nuovi programmi. Non vi è alcun dubbio a questo proposito che, ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati.”
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