Al momento del pensionamento, il personale della Scuola che ha aderito al Fondo Espero potrà ottenere la pensione complementare sia sotto forma di rendita, sia sotto forma di capitale.
La pensione complementare viene erogata in presenza dei seguenti requisiti:
- pensione di vecchiaia: cessazione dell’attività, compimento dell’età pensionabile, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione (qualora non si abbiano i 5 anni di iscrizione è sempre possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione accumulata).
- pensione di anzianità: cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Quanto?
L’ammontare della pensione complementare dipende dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento e può essere percepita fino ad un massimo del 50% sotto forma di capitale e per la rimanente parte sotto forma di rendita mensile.
Rendita
Se non è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o quella di anzianità, il lavoratore ha diritto a percepire sotto forma di capitale quanto accantonato sulla sua posizione. Allo stesso modo la prestazione può essere percepita sotto forma di capitale qualora l’importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all’assegno sociale.
Le diverse opzioni sono:
Rendita vitalizia semplice
Viene corrisposta finché l’aderente rimane in vita e si estingue con la morte dello stesso. Il numero di rate di rendita erogate dipende esclusivamente dalla sopravvivenza dell’aderente.
Rendita reversibile
Corrisposta finché l’aderente è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (chiamato reversionario) se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest’ultimo. Egli viene designato liberamente dall’aderente al momento del pensionamento e non può essere successivamente modificato.
Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
Corrisposta, nel periodo di certezza, a prescindere dall’esistenza in vita del socio (nel caso di sua premorienza la rendita è corrisposta ai beneficiari designati/eredi).
Al termine di tale periodo la rendita:
- diventa vitalizia se il pensionato è ancora in vita
- si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto.
Rendita con restituzione del capitale residuo
Corrisposta all’aderente finché in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico.
Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza
Corrisposta all’aderente finché è in vita, prevede il raddoppio dell’importo erogato in caso di perdita dell’autosufficienza.