Con circolare n. 107 del 29 settembre 2005, l’Inps ha recepito una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 16 giugno, che ha stabilito che i fratelli o le sorelle conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità hanno diritto a fruire di un periodo (continuativo o frazionato) di congedo retribuito, non superiore a due anni,anche nel caso i cui i genitori del soggetto in situazione di handicap grave siano impossibilitati ad assistere il figlio.
La sentenza 233/2005 della Corte ha pertanto dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 5 del D.lvo n. 151/2001 nella parte in cui prevede che il fratello o la sorella possano fruire di tali congedi parentali soltanto in caso di scomparsa dei genitori e non anche in caso di totale inabilità.