Categorie: Personale

Evidenziate anomalie sulla compilazione dei moduli di assegnazione provvisoria

Alcuni sindacati territoriali stanno evidenziando, anche contattando la nostra testata giornalistica, alcune anomalie sulla compilazione dei moduli di assegnazione provvisoria.

In particolare abbiamo ascoltato il punto di vista del Segretario provinciale dello Snals di Agrigento che ha anche scritto al nazionale dello Snals.

Il prof. Angelo Amato dello Snals di Agrigento, ma anche altri consulenti sindacali di altre sigle, hanno fatto rilevare che nella compilazione della domanda di assegnazione per la scuola primaria, appena si procede alla funzione “STAMPA” per visualizzare la bozza in PDF della domanda, il numero dei figli indicati nelle caselle 19 e/o 20 non compare più. La stessa cosa accade se si procede all’invio della domanda: nel file che si genera in PDF e che si posiziona in archivio, non si evidenziano l’eventuale numero dei figli, regolarmente indicato. Se invece si spunta il pulsante “DETTAGLI” e si sfoglia la domanda il numero dei figli indicato, resta visibile.

Inoltre lo stesso Prof. Amato ci fa osservare che nel modulo on-line di utilizzazione provinciale per la scuola dell’infanzia nella SEZIONE E – casella 14 “UTILIZZAZIONE NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ”, non funziona il menu a tendina per indicare il codice della scuola di precedente titolarità, ma soltanto quello per indicare il Comune di precedente titolarità.

Infine il Segretario provinciale dello Snals di Agrigento fa notare che si possono solo indicare preferenze di scuola e – solo per domande interprovinciali – il codice sintetico della provincia. Essendo obbligatorio, ai sensi dell’art. 7, comma 10 del C.C.N.I. sulla mobilità annuale, indicare tutte le scuole del Comune di ricongiungimento, a pena di nullità per le altre eventuali ulteriori preferenze espresse, se non si ottempera al suddetto obbligo, chi ha la sfortuna di avere per Comune di ricongiungimento una grande città con più di 20 scuole (Roma, Milano, Palermo, ecc.) o con un numero di scuole esattamente di 20 o poco inferiore, avrà pochissime possibilità di accoglimento della domanda. Nello stesso comma 10 in riferimento al comune di ricongiungimento, continua il Prof. Angelo Amato, è riportata la seguente espressione “Tale comune, ovvero l’ambito di ricongiungimento per i Comuni suddivisi in più ambiti, dovrà essere necessariamente indicato nell’istanza”. Sulla base di quanto detto, appare evidente che precludere la possibilità di indicare le preferenze di ambito si configuri come una violazione del C.C.N.I. sottoscritto.

Lucio Ficara

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