Il Coordinamento Docenti Abilitati e Abilitandi per le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) nasce dalla libera iniziativa di alcuni docenti che intende dare voce a quel gruppo di abilitati e abilitandi in Scienze della Formazione Primaria (SFP) affinché vengano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.
Intendiamo fare un breve e completo excursus normativo (dall’anno 2003 a oggi) in riferimento, esclusivamente, al corso SFP quadriennale. Ricordando che la fonte primaria del diritto rimane comunque la nostra Costituzione!
La Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, nasce con il Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, dal 2003 abilita pienamente all’esercizio della professione di maestro nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, previo superamento di una prova di ammissione con valore concorsuale e di un percorso accademico strutturato in 40 esami, 8 laboratori e 4 tirocini, coronato, poi, dalla discussione della tesi di laurea, valevole come esame di Stato, dinanzi a un ispettore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur).
Dall’anno accademico 2011/2012, il corso quadriennale di Scienze della Formazione Primaria è stato abolito e sostituito da un corso quinquennale (decreto 10 settembre 2010, n. 249), che non prevede inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento.
Con la Legge 28 marzo 2003, n.53, gli studenti immatricolati al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (corso istituito a norma dell’articolo 3, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341), una volta laureati, erano abilitati all’insegnamento nella Scuola Materna o nella Scuola Primaria e inseriti nelle Graduatorie Permanenti (GP) (previste dall’articolo 401 del testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni). L’inserimento nelle GaE, che noi rivendichiamo, regolato dall’art. 401, norma l’accesso a quelle che allora erano le Graduatorie Permanenti (GP) nelle quali si entrava dopo aver vinto una procedura concorsuale.
A seguito della Legge 296/2006, le Graduatorie Permanenti sono state trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GaE), impedendo di fatto nuovi inserimenti. Nonostante ciò, il corso di laurea in scienze della formazione primaria non ha mutato le proprie caratteristiche: test di accesso con valore concorsuale e conseguente numero chiuso, programmato sulla base del fabbisogno regionale.
La legge 296/2006 che trasformò le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ipotizzò una fase transitoria che prevedesse eventuali adattamenti in attesa di un nuovo sistema di abilitazione e formazione nonché un nuovo sistema di reclutamento.
Il primo adattamento si è verificato nell’ottobre 2008, con la Legge n .169 art 5 bis che modificava le disposizioni di aggiornamento per le Gae, permettendo l’ingresso a circa 21.000 docenti tra Cobaslid, abilitati in strumento musicale in base alle due classi di concorso, IX ciclo Ssis e immatricolati 2007/2008 IN scienze della formazione primaria.
La medesima sorte non è toccata agli studenti immatricolati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, i quali, sono stati esclusi da questo importantissimo canale di reclutamento sulla base di un mero criterio temporale.
Nel 2012 è avvenuto il “secondo adattamento”, con il comma 2-ter, dell’articolo14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (cosiddetto milleproroghe 2011), è stata istituita una fascia aggiuntiva nelle graduatorie a esaurimento che però ha restrittivamente ridotto l’accesso alle stesse per gli abilitati entro il mese di marzo 2012, ovvero per coloro che hanno conseguito il titolo entro l’anno accademico 2010/2011.
Da quanto esposto sopra si evince chiaramente che nelle GaE, seppur chiuse con la Legge 296/2006, sono stati inseriti, nel 2009 e nel 2012, i colleghi laureati e abilitati con il corso sfp quadriennale.
come coordinamento chiediamo e riteniamo doveroso, da parte del Parlamento e del Governo, un intervento normativo finalizzato a consentire l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di tutti gli insegnanti che hanno conseguito, o stanno per conseguire, la laurea in suddetti corsi. Avendo effettuato il medesimo percorso formativo e avendo conseguito il medesimo titolo accademico dei colleghi già immessi nelle gae.
Tutto ciò al fine di garantire parità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno goduto dei medesimi benefici.