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Facciamo chiarezza sulla pensione contributiva

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Sarà successo un po’ a tutti, durante l’attività lavorativa, di dire: “Fra un anno o due andrò in pensione”. Salvo eventuale delusione, in seguito a riscontri presso chi di competenza, in quanto manca ancora del tempo. Ma quel momento, tanto atteso, arriverà.

L’aspetto che interessa in modo peculiare risponde al seguente quesito: “Quale sarà l’importo della mia pensione?”. Domanda legittima.

Nel tempo si sono succedute tante riforme del sistema pensionistico, ma lo spartiacque da tenere presente è stato introdotto dalla riforma Dini che ha stabilito, a partire dalle assunzioni avvenute nel 1996, il calcolo contributivo, pur riconoscendo il metodo misto (parte retributivo e contributivo) ora esteso a tutti a partire dall’1/01/2012 (riforma Monti – Fornero) che ha portato l’età pensionabile per la vecchiaia a 67 anni.

Per attutire l’impatto con il cosiddetto “scalone” erano state previste altre modalità di uscita dal lavoro: le clausole di salvaguardia, il numero massimo dei contributi prescritti, l’opzione donna (sebbene penalizzante) ed altre che non cito, perché rischierei di andare fuori tema.

Metodo di calcolo contributivo, allora, cosa significa? E quali possono essere i riflessi sulla futura pensione? 

Questa metodologia tiene conto di due elementi: a) il montante contributivo (somma dei contributi versati rivalutati); b) coefficiente di trasformazione del montante contributivo in pensione. Questo varia in funzione dell’età in cui si accede alla prestazione pensionistica: più si tarda l’uscita dal lavoro, maggiore è l’incidenza percentuale. Questi coefficienti vengono periodicamente aggiornati.

Due esempi a chiarimento.

Supponiamo che il professor Rossi, assunto per la prima volta nel 1996, abbia maturato nell’intero arco temporale lavorativo un montante di 350.000 euro e decida di pensionarsi, perché può farlo, all’età di 62 anni. Facciamo che il coefficiente di trasformazione sia del 4,770%. Avremo: euro (350.000×4,770%) = 16.695 euro di pensione lorda. Da tale valore bisognerà, ovviamente, togliere l’imposta erariale (IRPEF), le addizionali (regionali e comunali) ed aggiungerci la detrazione per reddito o per coniuge a carico, se spettante, al fine di ottenere la rendita netta (spendibile).

Facciamo l’ipotesi che il professor Bianchi, nelle stesse condizioni, di Rossi decida di godersi la meritata pensione all’età di 67 anni (le condizioni operative lo permettono come anche la salute e la situazione familiare o, perché non può fare a meno). A quell’età ipotizziamo che il coefficiente di trasformazione sia il 5,575%. Avremo: euro. (350.000×5,575%) = euro 19.512,50.  Confrontando i due risultati finali, appare evidente il funzionamento di questo sistema di calcolo.

Per semplicità i coefficienti di trasformazione sono quelli validi per il biennio 2021/2022. Fra 30 o 40 anni saranno diversi.

Giovanni Todeschini