Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato il 26 gennaio 2017, la sentenza (n. 543/2017) nella causa per controversia di lavoro che era stata promossa dalla dott.ssa Michela Mocciola – licenziata senza preavviso, con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. per la Puglia, dott.ssa Lucrezia Stellacci, del giorno “08.02.2010”, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento – nei confronti del Miur e dell’Usr per la Puglia. Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Roberta Lucchetti, ha dichiarato illegittimo il licenziamento impugnato e, in ordine alle conseguenze derivanti dall’accertata illegittimità (risalendo il licenziamento “ad epoca precedente rispetto all’entrata in vigore” della legge 92/2012), “il licenziamento deve quindi essere annullato, con conseguente ordine di reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e con condanna della controparte al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla reintegra, oltre interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dalla data del licenziamento e fino al saldo; il datore di lavoro deve altresì essere condannato al versamento dei contributi assistenziale e previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione”. Parimenti, “affermata l’illegittimità della sanzione disciplinare” di 8 giorni inflitta alla dsga dal preside Fratta, “ne consegue l’annullamento della stessa e la condanna di parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente della retribuzione ingiustamente decurtata (per 8 giorni) oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo”.
Interessantissima la sentenza del Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti. Una sentenza che nelle pagine “fatto e diritto” fa emergere elementi puntuali e assolutamente utili alla conoscenza di comportamenti nei confronti della dsga Michela Mocciola messi in atto dal preside Fratta, anche con falsità rassegnate con le sue note al Direttore generale dell’U.S.R. per la Puglia, come risultato della causa “istruita con l’assunzione di prove orali”. Cosicché, “vanno pienamente condivise le censure mosse dalla ricorrente avverso il provvedimento espulsivo, dovendo ritenersi insussistente la giusta causa addotta a sostegno della determinazione dell’amministrazione resistente di licenziare la dipendente”. Da parte sua, l’U.S.R. aveva contestato alla dsga Mocciola, con nota del 23.12.2009, ai fini disciplinari, e quindi in sede di audizione – utilizzando documentazione fornita dal Fratta, dichiarazioni dello stesso Fratta, note articolate in un numero svariato di punti inviate dallo stesso Fratta–, addebiti che nella memoria difensiva del 27 gennaio 2009 la dsga aveva fortemente negato. Ma nonostante ciò, e senza avere prove idonee, “era stata licenziata in tronco con provvedimento dello 08.02.2010 n. 8”. La Giudice dott.ssa. Lucchetti ha scritto: “va subito rilevato che il datore di lavoro non ha fornito una prova idonea a ritenere sussistenti i due addebiti menzionati nella lettera di contestazione (installazione abusiva e falsa attestazione delle presenze in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento)”. Nella sostanza, nessuna indagine era stata fatta svolgere da specialisti, altrimenti l’U.S.R. per la Puglia avrebbe avuto ampia e piena conoscenza delle difformità nel sistema di rilevamento e nei tabulati che riguardavano tutti gli altri e tutte le altre dipendenti della stessa scuola, il liceo scientifico “Marconi” di Foggia, e del motivo che le aveva causate.
A parte il fatto – ma questo è qualcosa che interesserà lo storiografo Polibio, con articoli che riguarderanno l’esame dei contenuti delle note n 131 e n. 139 (rispettivamente, del 30.11.2009 e dell’11.12.2009), e anche la “sintesi della ricostruzione, alla data del 20.11.2009, delle irregolarità e del disegno criminoso programmato e attuato dal direttore dsga”, così si esprimeva il Fratta, nonché altri documenti, tutti fonti primarie per lo storiografo (e non soltanto per lo storiografo). Note e documenti – per certi aspetti addirittura esilaranti per i lettori e per le lettrici – che confrontati con quanto è emerso durante le udienze, soprattutto quelle per l’assunzione di prove orali, evidenziano rispetto a quanto veniva scritto e trasmesso da quel preside Fratta all’U.S.R., con irrefrenabile richiesta di licenziare urgentemente senza preavviso la dsga dott. Michela Mocciola, il contrario di quanto veniva attribuito dal Fratta alla dsga Mocciola. In particolare, e si potrebbe ben dire con un preciso intento, quello che i lettori riterranno indicare, che nulla sapeva dell’intervento del tecnico per la sistemazione del programma delle presenze. Intervenuto che era necessario, in particolare, perché il personale della segreteria aveva avuto problemi con i programmi, in particolare a causa di temporanea assenza della corrente elettrica. Il testimone, rispondendo a domanda del giudice, ha precisato che “tutti, il D.S. dott. Fratta, il D.S.G.A. e tutti coloro che lavoravano nell’ufficio di segreteria, erano a conoscenza della necessità di abilitare questa funzione per impedire che in caso di perdite di dati causate da interruzioni di corrente, gli operatori provvedessero ad inserire manualmente sul foglio i dati. La funzione permetteva di inserire al computer i dati per ogni movimento eventualmente andato perso”. Nel marzo del 2009, intervento per i necessari aggiornamenti del programma delle presenze. Il tecnico precisò che “il programma come aggiornato prevedeva la possibilità di modificare alcuni dati in Acces (quale l’orario di entrata e di uscita), sebbene tale possibilità fosse consentita anche prima, ma molto più difficoltosa”. Il tecnico precisò anche “sia che tutti, D.S., DSGA e addetti alla segreteria” erano “a conoscenza dell’installazione del programma di modifica, sia che ‘prima di andare al Marconi il D.S. e la D.S.G. erano pienamente informati della circostanza che andavo e del lavoro da svolgere perché noi emettevamo fattura che la Eidos rilasciava alla scuola’”
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Roberta Lucchetti, del Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 543/2017, del 26 gennaio 2017, ha accolto la domanda proposta da Michela Mocciola nei confronti del ministro del Miur pro tempore e dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia in persona del rappresentante legale pro tempore, per l’effetto ha annullato il licenziamento a suo tempo intimato alla ricorrente e ha “ordinato all’amministrazione resistente di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro; inoltre ha condannato la parte resistente al risarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all’avvenuta reintegra, oltre interessi legali dalle singole scadenze a decorrere dalla data del licenziamento e fino al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione. Il Giudice ha anche accertato “l’illegittimità della sanzione disciplinare inflitta con provvedimento n. 124/2009 e pertanto ha annullato la sanzione e condannato la parte resistente a restituire alla parte ricorrente la retribuzione che le era stata ingiustamente decurtata per 8 giorni, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo. Ha condannato la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.050,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie 15%.
Ad aver voluto, e si potrebbe dire preteso – leggendo determinate note, sul contenuto delle quali Polibio informerà con suoi articoli i lettori – con insistenza il licenziamento senza preavviso della Dsga Michela Mocciola, è stato l’Attilio Fratta, quello del contenzioso con l’Associazione Nazionale Presidi (ANP) per la regione Puglia; l’Attilio Fratta dell’espulsione dall’ANP assunta all’unanimità dal Collegio nazionale dei probiviri nel settembre del 2009 (settembre 2009, mese in cui, il giorno 25, la dsga Mocciola subì l’aggressione verbale e fisica: le venne strappata dal Fratta la chiave che teneva in mano) “per un comportamento nel quale si configura una serie di infrazioni disciplinari di particolare gravità” (così nel sito dell’ANP per la Puglia). Il Fratta che di cause in sede di Tribunale civile, da attore o da convenuto, ne ha perse diverse. Soprattutto quelle vinte dal legittimo segretario nazionale della Dirpresidi, Beniamino Sassi (Tribunale di Roma, 10 ottobre 2013; Tribunale ordinario di Firenze, Tribunale delle imprese civile, pubblicazione dell’ordinanza del 17 giugno 2013, a cura e a spese dei reclamanti (Attilio Fratta, nella qualità di presidente della fantomatica Dir-Presidi Scuola) sul quotidiano “La Repubblica” (mezza pagina 11) il 31 marzo 2014). In seguito, assunzione del nome Dirigentiscuola, con l’ultimo recente imbarco, Attilio Fratta segretario generale, nella Confederati CODIRP. Lo stesso Fratta dell’articolo di Polibio “Il tribunale di Foggia ha condannato Attilio Fratta, ex preside dell’istituto ‘Marconi’ di Foggia, alla pena di 30 giorni di reclusione” (pena sospesa e ricorso in Appello a Bari) sul cosiddetto “caso Mingione”. E dell’articolo pubblicato dal quotidiano di Foggia “l’Attacco”, dopo quello col quale evidenziava la necessità di porre fine, con il suo reintegro a scuola, al calvario dell’ex segretaria amministrativa del “Marconi” di Foggia a causa dell’immane ingiustizia nei suoi confronti.
Polibio ritiene interessante e soprattutto utile pubblicare parte di quelle note del Fratta, e commentarle, concernenti la pretesa del licenziamento senza preavviso della dsga del “Marconi” di Foggia, nonché altre note di “disapprovazione” inviate al Direttore generale dell’U.S.R. per la Pugglia dott.ssa Stellacci. Lo farà nelle settimane che seguiranno, come se nell’insieme si trattasse di un opuscolo dal titolo “GALATEO: come non deve comportarsi un preside” (o dirigente scolastico che dir si voglia). Adesso anticipa qui che il preside Pietro Perziani – a quel tempo “consulente della Dir-Presidi-scuola”, quella “fantasiosa”, coi trattini, emersa dopo l’espulsione dei “golpisti” che avevano “inventato” il primo e il secondo “congresso fantasioso” per impossessarsi della Dirpresidi della quale il legittimo presidente nazionale, riconosciuto tale da 5 pronunce della magistratura, era e ha continuato a essere Beniamino Sassi; e a perdere le cause è stato Donato Attilio Fratta – aveva tenuto a precisare al Fratta che per quanto riguardava le sanzioni (il riferimento era al D.lvo 150/2009 e al D.lvo 165/200l, nonché al vigente Contratto collettivo nazionale del comparto scuola, che per quanto riguardava le sanzioni le strade si dividevano: per i docenti valevano ancora quelle stabilite dal D.Leg. 297/94, per il personale Ata quelle definite nel contratto 2006/2009 attualmente vigenti”.
Polibio ritiene altresì interessante, tra tant’altro, il Collegio dei docenti del “Marconi” di Foggia svoltosi in data 01.03.2010. Polibio, da storiografo, è in attesa di notizie e di documenti, fonti primarie. Di certo c’è il verbale del Collegio dei docenti svoltosi nella sala riunioni del Liceo Scientifico di Stato “G. Marconi”, riunitosi alle ore 16.30, 76 i presenti, presidente il Dirigente Scolastico, prof. Attilio Fratta, e funge da segretario il prof. Rosario De Rosario, seduta aperta alle ore 16.45 e terminata alle ore 18.45. Il verbale, una paginetta, “è stato approvato nella seduta del 18.05.2010”. Si resta in attesa di interessanti particolari, anche da parte di qualcuno/a dei partecipanti a puntuale conoscenza, anche documentale, di quanto accaduto e “silenziosamente accettato” dai docenti e dal segretario verbalizzante. Comportamento dal quale “si evince lo stato di timore e soggezione a cui il personale è sottoposto”. Si resta in attesa di fonti primarie, del contenuto delle quali verrà data informazione, potendosi ritenere che si verrà a conoscenza di contenuti parecchio interessanti.
Da parte sua, Polibio, da storiografo, ma anche per l’esperienza acquisita – da delegato sindacale durante centinaia di contrattazioni nelle scuole e da partecipazione a convegni, nonché per i libri e gli articoli scritti sulle tematiche scolastiche, sulla storia della scuola (insegnando anche Istruzione nel Medioevo), sulla lunga marcia dell’alfabetizzazione, sull’evasione dell’obbligo scolastico e sul diritto violato, non è estraneo, pur non essendo un giurista, al diritto scolastico, alla legislazione scolastico, alla contrattazione e al contratto collettivo nazionale del comparto scuola – , si permise di consigliare e di ribadire all’Amministrazione “di recedere in autotutela dalla posizione assunta nel caso che riguardava la dsga del liceo scientifico “Marconi” di Foggia. Restando da vedere e con quale danno per l’Amministrazione, sia in termini di immagine, sia in termini di risarcimenti economici, conseguenti a un licenziamento senza preavviso in violazione di norme di legge e di contratto di lavoro, richiesto da un preside che agiva violando il diritto della dsga e peraltro a seguito di comportamenti, alquanto prevaricatori e in violazione dei diritti della dsga (facendole scassinare la cassaforte da tre assistenti amministrativi, uno dei quali il clamorosamente “bugiardo” durante l’interrogatorio da parte dell’ispettore Bouché; cassaforte rimasta per molti giorni scassinata nell’ufficio della dsga, dal quale la dsga era assente dal 26 settembre).
Chi pagherà per il danno causato, allo Stato e alla dott.ssa Michela Mocciola, quale conseguenza dell’illegittimo licenziamento senza preavviso della dsga Mocciola, che peraltro ha comportato il pagamento di doppie retribuzioni, contributi e altre somme, dal febbraio 2010 al reintegro della dottoressa Mocciola? Pagherà l’ex preside Attilio Fratta (in pensione dall’età di 61 anni, un anno dopo il trasferimento dal “Marconi” al “Masi” di Foggia nel 2010) il danno causato allo Stato? Pagheranno i dirigenti dell’ufficio regionale e dell’ufficio provinciale, rispettivamente, della Puglia e di Foggia? Pagherà lo Stato, e quindi pagheranno i contribuenti?
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