La falsa attestazione della presenza di un alunno sul registro di classe configura sempre il reato di falso ideologico che non può essere considerato mai innocuo o inutile. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (sentenza 9155/2017), intervenendo sulla vicenda di un istituto paritario in provincia di Salerno.
Sembra dunque che la scuola privata avesse consentito l’accesso agli esami di maturità a studenti che non avevano rispettato l’obbligo minimo di frequenza delle lezioni, mentre i registri di classe ne riportavano falsamente la presenza, considerato che gli alunni si trovavano in quel momento non solo sul posto di lavoro, ma anche in città distanti alcune centinaia di chilometri dall’istituto scolastico in questione.
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“Il falso che può produrre gli effetti di far risultare una condizione giuridica significativa non è affatto innocuo, e che il concetto di utilità riferito a garantirsi un adeguato vantaggio personale nel caso concreto non è certo condizione del reato per il quale sia sufficiente una alterazione del vero con effetti giuridicamente rilevanti”.