Falso ideologico in atto pubblico a carico di professori, presidi e proprietari di una scuola parificata che avrebbero alterato i registri di classe facendo risultare presenti allievi che non ci sono e “barano” sui programmi di studio svolti.
Il registro è un atto pubblico
Per la Cassazione il registro è un atto pubblico, per cui viene confermato la responsabilità, per associazione a delinquere e falso in atto pubblico.
Il tribunale di Roma (sezione quinta penale, sentenza n. 22652/2004), in applicazione di questi principi, ha condannato alcuni insegnanti di un istituto parificato della capitale a pene diverse per avere attestato falsamente nel registro di classe e nel registro dell’insegnante la presenza degli alunni a scuola e l’interrogazione degli stessi; nonché, negli atti relativi all’effettuazione degli esami di idoneità, l’avvenuto superamento delle prove in tutte le materie prescritte.
la sentenza
La motivazione della sentenza si sofferma sulla funzione che il registro di classe e quello personale del docente vengono ad assumere tanto nella scuola statale quanto in quella non statale. La natura e la funzione degli atti compilati dal docente vanno a determinare la sua posizione e di conseguenza la responsabilità sotto il profilo penale.
Il registro fornisce prove giuridicamente rilevanti
Il diario del professore è quindi diretto a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti: presenza del docente, svolgimento dell’attività di insegnamento, presenza degli studenti, controlli della loro preparazione, valutazione sotto il profilo tecnico professionale.
Le scuole non statali
Pertanto, è insostenibile sul piano strettamente giuridico, secondo il tribunale, l’esclusione dei docenti di una scuola non statale dal novero dei pubblici ufficiali.