Falso ideologico in atto pubblico a carico di professori, presidi e proprietari di una scuola parificata che avrebbero alterato i registri di classe facendo risultare presenti allievi che non ci sono e “barano” sui programmi di studio svolti.
Per la Cassazione il registro è un atto pubblico, per cui viene confermato la responsabilità, per associazione a delinquere e falso in atto pubblico.
Il tribunale di Roma (sezione quinta penale, sentenza n. 22652/2004), in applicazione di questi principi, ha condannato alcuni insegnanti di un istituto parificato della capitale a pene diverse per avere attestato falsamente nel registro di classe e nel registro dell’insegnante la presenza degli alunni a scuola e l’interrogazione degli stessi; nonché, negli atti relativi all’effettuazione degli esami di idoneità, l’avvenuto superamento delle prove in tutte le materie prescritte.
La motivazione della sentenza si sofferma sulla funzione che il registro di classe e quello personale del docente vengono ad assumere tanto nella scuola statale quanto in quella non statale. La natura e la funzione degli atti compilati dal docente vanno a determinare la sua posizione e di conseguenza la responsabilità sotto il profilo penale.
Il diario del professore è quindi diretto a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti: presenza del docente, svolgimento dell’attività di insegnamento, presenza degli studenti, controlli della loro preparazione, valutazione sotto il profilo tecnico professionale.
Pertanto, è insostenibile sul piano strettamente giuridico, secondo il tribunale, l’esclusione dei docenti di una scuola non statale dal novero dei pubblici ufficiali.
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