Fermo restante che permane il vincolo triennale per i docenti neoassunti, con l’accordo sottoscritto il 27 giugno del 2024 è stata concordata la possibilità di far presentare la domanda per l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione ai docenti assunti il primo settembre 2023.
D) I docenti con contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato che hanno rinviato o non hanno superato l’anno di formazione e prova possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria?
R) No. I docenti con contratto a tempo determinato per presentare la domanda di assegnazione provvisoria devono aver superato l’anno di formazione e prova volto alla trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.
D) Nel caso in cui un docente assunto nell’anno scolastico 2023/2024, abbia superato l’anno di formazione e prova e dovesse ottenere l’assegnazione provvisoria, il periodo in assegnazione provvisoria è valido ai fini del vincolo triennale?
R) Sì. L’art. 1 comma 2 dell’accorso sottoscritto il 27 giugno 2024 dispone che l’anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza.
D) Il personale docente che ha sottoscritto il contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024 può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per l’anno scolastico 2024/2025?
R) Sì. Può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione ma soltanto per altre sedi della provincia in cui presta servizio sempre se ha superato l’anno di formazione e prova.
D) I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria concorsuale ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 e che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24, possono fare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione?
R) Sì. Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione a condizione di aver superato positivamente il periodo di formazione e prova ma soltanto per altre sedi della provincia in cui prestano servizio.
D) I docenti iscritti in GPS prima fascia, assunti nell’anno scolastico 2023/2024 su posto di sostegno con contratto a tempo determinato possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione?
R) Sì. A condizione di aver superato positivamente l’anno di formazione e prova ma soltanto per altre sedi della provincia in cui prestano servizio.
D) Chi sono i docenti che usufruiscono delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/2021 per i quali è prevista la possibilità di fare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione?
R) I soggetti che usufruiscono delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/2021, sono:
• I genitori con figlio di età fino a 12 anni o che li compie entro il 31 dicembre del 2024;
• I genitori di figli adottivi o affidatari che compiono 12 anni dall’adozione o dall’affidamento e comunque entro la maggiore età;
• Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/92.
D) Chi sono i soggetti che usufruiscono delle deroghe in relazione a quanto disposto dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001?
R) I soggetti che usufruiscono delle deroghe in relazione all’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 sono coloro che fruiscono dei riposi e permessi nel ruolo di:
• Coniuge o parte di un’unione civile o convivente di fatto, di soggetto con disabilità grave;
• Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1)
• Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2)
• Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto
• Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4)
• Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
D) Per quali motivi può essere presentata la domanda di assegnazione provvisoria?
R) La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per motivi di famiglia, quindi per ricongiungimento nel comune di residenza:
• Ai figli o agli affidati di minore età;
• Al coniuge o della parte dell’unione civile o del convivente;
• Ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
• Al genitore
D)L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per gravi motivi di salute?
R)SI. A condizione che le esigenze di salute siano comprovate da certificazione sanitaria.
D) L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di diverse province anche se della stessa regione?
R) No. La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per sedi di un’unica provincia.
D) Si può richiedere una sede diversa da quella di servizio nello stesso comune?
R) No. Tranne che si sia titolari in un comune suddiviso in più distretti (di norma ciò è presente nelle grandi città.)
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