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Faq corsi abilitanti, ulteriori chiarimenti

Le Faq in materia di corsi abilitanti e specializzandi per il sostegno, previsti dal Decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005, forniscono chiarimenti su modalità e termini della presentazione delle domande di partecipazione nonché su alcune problematiche riguardanti i requisiti di ammissione ai corsi medesimi.
In merito, l’art. 1 riguarda l’attivazione dei corsi per conseguire l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento per gli insegnanti che hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno nel periodo 1/9/1999 – 06/06/2004, con il possesso del titolo di specializzazione per gli insegnamento agli alunni disabili.
Possono fare domanda entro il 17/3/2005 i docenti di ogni ordine e grado in possesso del titolo di studio che consente l’accesso a posti di insegnamento nella scuola dell’Infanzia, nella scuola Primaria e nella Secondaria per le classi di concorso di cui alle Tabelle A (Allegato 1), C (Allegato 2), D (Allegato 4) e Ambiti disciplinari (Allegato 3) e del prescritto servizio di sostegno.
Il servizio su sostegno è valido se prestato nel soprascritto periodo in scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute.
Con la Faq n. 8, il Ministero ha chiarito che i docenti già abilitati se in possesso del titolo di specializzazione e dei 360 gg. di servizio nel sostegno prestato col titolo di studio valido nel tipo di ruolo prescelto, possono conseguire un’ulteriore abilitazione.

Il docente è tenuto a partecipare al corso speciale coerente con il tipo di servizio prestato, conseguentemente il docente che abbia svolto 360 gg. di servizio su posti di sostegno nella scuola Primaria (elementare), può presentare domanda soltanto al corso di idoneità all’insegnamento per la scuola Primaria. Chi ha, invece, prestato il servizio di sostegno su diversi gradi e ordini di scuola può scegliere, sempre con riferimento al servizio svolto a quale corso partecipare.
L’art. 2 riguarda l’attivazione dei corsi speciali per gli insegnanti tecnico pratici. Possono partecipare gli insegnanti tecnico pratici privi della specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento nell’ambito della Tabella C con 360 gg. di servizio prestati in tutto o in parte come insegnante tecnico-patrico, come chiarito dalla Faq n. 11, in base alla quale si può completare il requisito del servizio di ITP con quello prestato in altro posto di insegnamento o altra classe di concorso.
Sempre per la Faq n. 8, nonché per la Faq n. 17, gli ITP già abilitati o idonei possono partecipare ai corsi speciali per conseguire altra abilitazione o idoneità a condizione che abbiano, oltre al prescritto servizio, il titolo di studio richiesto.
L’art. 3 interessa i docenti abilitati o idonei all’insegnamento in concorsi ordinari della scuola dell’Infanzia e Primaria indetti prima del 3/5/1999, compresi quelli indetti nel 1999, senza titolo di specializzazione, che abbiano prestato almeno 360 gg. di servizio di sostegno nella scuola dell’Infanzia o Primaria nel periodo prescritto, 1/9/1999 – 6/6/2004.
Il servizio è valido se è stato prestato in scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute. I predetti partecipano al corso per conseguire la specializzazione sul sostegno.
La data di attivazione dei corsi di cui all’art. 4, da istituire entro il 31/12/2005, interessa i corsi di cui alla lettera c/bis e comma 1/ter della legge n. 143/2004 e riguarda, rispettivamente i docenti della scuola dell’Infanzie e Primaria in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 e i docenti di scuola secondaria privi di abilitazione all’insegnamento, ma in possesso di 360 gg. di servizio prestato nel sopra prescritto periodo.
Per la Faq n. 1 le predette categorie, di cui all’art. 4 del D.M. 21/2005, non debbono presentare la domanda entro il 17 marzo ma devono attendere l’emanazione di un successivo D.M. che stabilirà tempi e modalità di partecipazione ai corsi. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 31/12/2005.

Le Faq contenute nella nota prot. n. 338 del 9 marzo 2005 sono consultabili in "Ulteriori approfondimenti".

Redazione

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