FAQ MINISTERIALI DA 61 A 70 IN DATA 14/12/2005
61) Vorrei chiedere chiarimenti in merito alla voce “informatica” all’interno del documento di valutazione:
a) deve essere intesa come ulteriore disciplina? In tal caso chi è incaricato di insegnarla? Come si concilia con il curricolo obbligatorio di 27 ore settimanali?
b) deve essere intesa come attività trasversale? In tal caso perché vengono indicati precisi contenuti da svolgere? Tenuto conto poi che non tutti i docenti sono in grado di utilizzare il computer, come può intendersi come attività trasversale?
c) deve essere intesa come attività opzionale? In tal caso perché non è nella sezione degli opzionali? quali competenze si richiedono per l’insegnamento dell’informatica?
d) Chi la valuta?
La questione dell’informatica è stata posta da vari quesiti pervenuti. Come precisato nella Faq n. 60, per la scuola secondaria di I grado l’informatica è compresa tra le discipline obbligatorie e i relativi Osa sono in tal senso appositamente individuati come conoscenze e abilità disciplinari specifiche.
E’ pertanto giusto ritenere l’informatica non solo come attività trasversale e funzionale agli altri insegnamenti, ma anche come oggetto di vero e proprio insegnamento disciplinare.
Le Indicazioni nazionali (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004) non individuano specificamente quali docenti debbano essere preposti a tale insegnamento, ma all’interno del quadro orario individua un’area pluridisciplinare che comprende matematica, scienze e tecnologia (ora ampliata di un’ora). E’ chiaramente in quell’area che deve essere individuato il docente preposto all’insegnamento (e alla valutazione) dell’informatica.
Poiché, come ha precisato la circolare n. 29/2004, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, i docenti di educazione tecnica sono assegnati all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell’area disciplinare “matematica, scienze e tecnologia”, a loro, in via prioritaria compete tale insegnamento. Ad ogni buon conto spetta in via definitiva ad ogni istituzione scolastica, attraverso il dirigente, individuare chi, tra i docenti i docenti di educazione tecnica e quelli di matematica debbano (o possano) essere preposti all’insegnamento.
62) Si possono attuare progetti di informatica in una scuola dove nessun insegnante ha dato la disponibilità ad insegnare questa disciplina durante le ore curriculari?
Un insegnante di sostegno che ha competenze in informatica può organizzare un’alfabetizzazione con gli alunni disabili della propria scuola?
Non viene riportata la prima parte del quesito, in quanto sostanzialmente simile a quanto richiesto nella Faq n. 61.
L’informatica, in quanto disciplina a tutti gli effetti, va compresa e svolta all’interno dell’orario obbligatorio delle lezioni, mentre eventuali ampliamenti e approfondimenti possono essere effettuati nell’ambito delle attività facoltative e opzionali in orario aggiuntivo.
Parlare quindi di disponibilità degli insegnanti ad insegnare informatica è improprio, perché, a cominciare dai docenti di educazione tecnica, essa è da comprendere tra gli insegnamenti obbligatori da affidare a docenti della scuola.
L’informatica non è una novità introdotta dalla riforma, perché gli interventi per la formazione degli insegnanti e per gli acquisiti delle strumentazioni costituiscono da almeno un decennio una consuetudine per tutte le scuole.
L’insegnante di sostegno, nell’ambito dei propri compiti istituzionali nei confronti degli alunni disabili assegnati, può indubbiamente organizzare attività di alfabetizzazione nei confronti degli alunni disabili affidati o anche, in collaborazione con gli altri docenti di sostegno, a favore di quelli della scuola in cui presta servizio.
63) Leggendo tutti i vari documenti usciti e Faq relative non risulta ancora chiaro se l’incremento di 33 del monte ore di inglese e tecnologia sia:
A) valido per l’anno scolastico 2006/2007?
a1) solo per le prime?
a2) tutte le classi in regime di riforma?
B) valido per l’anno scolastico in corso?
b1) solo per le classi prime?
b2) anche per le seconde medie?
La materia non riguarda direttamente il Portfolio delle competenze. Le modifiche orarie conseguenti all’art. 25 del decreto legislativo n. 226 che incrementano di 33 ore annuali l’insegnamento della lingua inglese e di altre 33 ore l’area tecnologica non potranno che trovare formale attuazione dal prossimo anno scolastico con effetto su tutte le classi dei tre anni di corso della scuola secondaria di I grado.
Nulla vieta che, già con effetto dall’anno in corso, i nuovi Osa di inglese e della seconda lingua comunitaria possano essere assunti nei Piani di studio.
64) Il collegio dei docenti, visto il punto 3 della C.M. n. 84 del 10/11/2005, tenuta presente la sezione B punto “e” dell’allegato, “Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell’alunno”, può deliberare di sostituire la riproduzione, a cura dei docenti dell’équipe, delle attività e delle esperienze vissute dall’alunno in ambito non scolastico rappresentate in questa sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, con una scheda, a risposte multiple e/o aperte, riguardanti “prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico.”, da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel Portfolio?
Se il questionario ipotizzato serve ad integrare e ad arricchire il rapporto tra la scuola e le famiglie in ordine alla compilazione del Portfolio, è certamente utile. Se conclude questo rapporto a distanza senza ulteriori elementi verificati direttamente ad personam, riduce al minimo il potenziale apporto delle famiglie.
Si veda, ad ogni buon conto, la Faq 33 nella quale l’ipotesi è stata oggetto di maggior approfondimento.
65) Nella circolare 29 esplicativa del decreto legislativo n. 59 si faceva riferimento ad un profilo del bambino in uscita dalla scuola dell’infanzia come documento in corso di preparazione da parte del legislatore. In attesa di tale normativa orientativa nel nostro istituto non abbiamo realizzato un vero e proprio Portfolio ma abbiamo utilizzato la raccolta della documentazione chiamata “valigia” per guidare il colloquio annuale finale con le famiglie e quello di passaggio alla scuola primaria. Ora ci ritroviamo all’improvviso inclusi nella preparazione di documenti valutativi scritti (registrazione delle osservazioni sistematiche!) non avendo chiaro il fine. La selezione delle miriadi di abilità/competenze/azioni prodotte dai bambini quotidianamente espone al forte rischio di etichettare un bambino in anni molto delicati condizionando la lettura della scuola successiva in merito alle capacità/intenzionalità/potenzialità di quel bambino. Certo, è affascinante l’idea che grazie alla valorizzazione formale delle osservazioni sia nel curricolo implicito che in quello esplicito dia un ruolo più importante e serio della scuola dell’infanzia anche e soprattutto agli occhi dei genitori che con più responsabilità dovrebbero poi prendere decisioni come la frequenza saltuaria, il pretendere che al proprio bambino non si faccia fare ciò che lui non ha voglia (anche se competenza fondamentale come tirarsi su e giù le mutandine!), ecc. Così come alla luce di queste rilevazioni formalizzate si possa arrivare a procedure di accettazione o rifiuto della famiglia che vorrebbe scegliere l’anticipo alla scuola primaria.
Ma se queste non fossero le finalità, allora a che servono? Le insegnanti da molto tempo utilizzano griglie di rilevazione e scale di indicatori come guida per il confronto tra docenti che lavorano sugli stessi bambini e per orientare in itinere le attività didattiche ma questo non ha mai richiesto la necessità di una formalizzazione, al massimo sono state allegate al registro di classe dell’anno.
Riportiamo, in via del tutto eccezionale, per intero il quesito per le interessanti riflessioni espresse che meritano di essere conosciute anche dai numerosi lettori delle Faq.
In effetti era prevista la definizione del profilo del bambino all’uscita dalla scuola dell’infanzia che, come per il primo ciclo di istruzione avrebbe potuto meglio orientare e finalizzare l’azione formativa degli insegnanti e quella documentativi-formativa del Portfolio delle competenze.
Tuttavia, pur in assenza di tale profilo, gli insegnanti della scuola dell’infanzia possono trovare orientamento e finalizzazione dei loro interventi educativi all’interno delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento ai capitoli dedicati agli obiettivi generali del processo formativo e a gli obiettivi specifici di apprendimento, tra i quali ultimi, ci permettiamo segnalare, come esempio, i paragrafi relativi a: Il sé e l’altro – Corpo, movimento, salute – Fruizione e produzione di messaggi – Esplorare, conoscere e progettare.
Il buon lavoro condotto con l’esperienza della “valigia” può essere continuato con il Portfolio. Poiché la documentazione che veniva raccolta in precedenza non era certamente limitata ai soli prodotti del bambino, ma conteneva probabilmente riflessioni e valutazioni degli insegnanti, si tratta di continuare tale attività con le integrazioni, probabilmente non rilevanti, previste dalla circolare n. 84/2005.
66) Il nostro istituto non ha formalizzato una versione di Portfolio, sebbene voi abbiate detto in una Faq che questa decisione fosse illegittima. Abbiamo però prodotto una versione di scheda di valutazione coordinata dalla prima primaria alla seconda secondaria.
Ora, con le nuove indicazioni giunte alla fine di novembre si dovrebbe prendere atto e procedere a decisioni operative e pratiche che attualmente non esistono. I colleghi della secondaria sono orientati a compilare la casella del giudizio sintetico sostenendo che la casella degli apprendimenti attesi è facoltativa, quindi non la riempirebbero. I colleghi della primaria sostengono che negli apprendimenti attesi si potrebbero trascrivere gli obiettivi specifici già selezionati l’anno precedente.
Io sono anche un genitore di questo istituto, e sostengo che la casella degli apprendimenti attesi è la parte più seria del documento di valutazione poiché deve comunicare a me genitore sulla base di quale aspettativa il docente ha espresso quel giudizio su mio figlio, e pertanto, quella casella rappresenta l’esplicitazione trasparente della personalizzazione del percorso educativo previsto e realizzato con mio figlio. Quindi, non è possibile che l’intero istituto decida lo stesso apprendimento atteso uguale per tutti gli allievi in quella specifica disciplina, sarebbe tradire la filosofia portante della Riforma.
Stesso discorso vale per gli obiettivi formativi. Se le caselle degli apprendimenti attesi vanno compilate personalmente dal docente di ciascuna disciplina, gli obiettivi formativi sono trasversali e interdisciplinari, hanno stretto legame con la maturazione delle competenze attese a fine ciclo, e rappresentano la spina dorsale delle Unità d’apprendimento. Questi però non sono espressione del singolo docente ma dell’elaborazione concordata dell’équipe docente che lavora con mio figlio. Ancora una volta, questi non possono essere uguali per tutte le classi uguali dell’istituto ma si devono riferire alla particolare personalità/potenzialità di mio figlio. Ed in base anche a questi vanno individuate le attività facoltative opzionali che arricchiscano oppure indirizzino al recupero.
Sono molto contestata per questa interpretazione, ed il dirigente scolastico non intende convocare un collegio docenti per prendere decisioni chiare in proposito. Come si potranno comportare i singoli docenti volendo essere in regola con l’obbligatorietà ma non potendo operare da soli mancando le procedure (chi fa cosa e quando e su quale documento)?
Per l’obbligo, già dallo scorso anno, di adottare il Portfolio delle competenze rinviamo alla Faq n. 1. Per quanto riguarda invece il documento di valutazione – che è soltanto una parte del Portfolio – facciamo nostre completamente tutte le sue considerazioni e le interpretazioni date al complesso della normativa.
Aggiungiamo solamente una nostra puntualizzazione.
Per gli indicatori di apprendimento nella modulistica si sono presentati degli esempi (da qui l’aspetto facoltativo) rimettendo comunque agli insegnanti l’obbligo di definirli in proprio, attingendo dagli Osa delle Indicazioni nazionali, secondo il Piano di studi delineato, con facoltà anche di optare per macro indicatori desunti sempre dagli Osa. Per corrispondere meglio alla scelta il più possibile personalizzata, quest’anno sono stati distinti, sempre negli esempi, gli indicatori di apprendimento del primo anno della primaria da quelli del primo periodo.
67) Mi sembra che per la scuola dell’infanzia il Portfolio preveda soltanto osservazioni e nient’altro. Non è troppo poco?
Se fosse così, sarebbe davvero troppo poco. La risposta alla sua preoccupazione la può trovare nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84, dove, oltre alla registrazione delle osservazioni sul bambino, sono obbligatoriamente previsti (e autonomamente strutturabili): documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dal bambino, documentazione dei processi di maturazione personale del bambino e osservazioni dei docenti, modalità di partecipazione/autovalutazione del bambino, modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell’alunno. Per completezza, la rinviamo alla lettura della Faq n. 65 non ancora messa in linea al momento dell’invio del quesito.
68) Nel documento di valutazione sono previste solamente due righe per gli insegnamenti e le attività opzionali. Si possono inserire altre righe? Ad esempio una per ogni attività?
L’eventuale inserimento modifica la “struttura predefinita”?
Si tenga conto che le attività facoltative opzionali sono 3 (tre) per la scuola primaria, 6 (sei) per la scuola secondaria di primo grado.
Altri quesiti hanno posto lo stesso interrogativo a cui la risposta per l’eventuale inserimento di altre righe per accogliere attività e insegnamenti è ovviamente positiva. Si possono aggiungere certamente altre righe, senza che ciò comporti modifica della struttura predefinita. Tuttavia occorre, prima di decidere, fare anche una piccola riflessione.
Le attività/insegnamenti opzionali non sono tre per la primaria e sei per la secondaria di I grado. Sono tre e sei le ore, non le attività, con la conseguenza, molto probabile, che un’attività opzionale, da sola, assorba buona parte dell’orario disponibile, attenuando l’esigenza di altri spazi nel documento di valutazione.
Inoltre, quando si tratta di approfondimento e arricchimento disciplinare, la valutazione è già compresa nella disciplina. Solamente in presenza di una disciplina nuova (ad esempio e per assurdo, l’insegnamento del cinese) lo spazio deve essere utilizzato anche per l’insegnamento di una disciplina, oltre che per la partecipazione ad un’attività particolare.
A ben guardare, gli spazi predisposti dalla modulistica forse possono bastare, senza altre aggiunte.
69) Si chiede se si può adottare un modello di Portfolio con struttura diversa da quella ministeriale, relativamente alla scheda di valutazione, che comunque contenga tutti gli elementi previsti dalla scheda di valutazione proposta.
Nelle note che accompagnano questo servizio di Faq, a proposito delle parti obbligatorie e predefinite del Portfolio, tra cui è compreso il documento di valutazione, si parla di sostanzialmente vincolante.
In quel sostanzialmente può stare la risposta – affermativa – alla domanda posta.
Il documento di valutazione deve comprendere, oltre ai dati identificativi della scuola e dell’alunno (come da frontespizio del modello) questi elementi sostanziali e ineludibili:
– le discipline da valutare (discipline che non possono che essere quelle individuate dalle Indicazioni nazionali e dagli Obiettivi specifici di apprendimento);
– gli indicatori di apprendimento che connotano la disciplina e che vanno desunti dagli Osa (cfr. Faq n. 37);
– il comportamento come oggetto di valutazione;
– il giudizio sintetico (secondo la scala indicata) oppure un giudizio analitico per gli indicatori della disciplina;
– gli insegnamenti obbligatori e opzionali;
– gli insegnamenti/attività facoltativi e opzionali.
– i soggetti valutatori.
Se questi elementi sostanziali che derivano da disposizioni legislative sono tutti compresi nel documento di valutazione dell’istituzione scolastica, la modifica apportata alla modulistica ministeriale è possibile e corretta.
70) Sono un’insegnante che, impegnata nell’elaborazione e nella compilazione del Portfolio, vi ha dedicato durante lo scorso anno scolastico molte ore di lavoro a scuola e a casa. Nessun riconoscimento è stato dato per il passato e ancora oggi nessuna norma contrattuale dispone il pagamento di questo lavoro straordinario, effetto della riforma. Perché? Quella dell’insegnante è una professione o una missione di volontariato?
Nei prossimi giorni si svolgerà, su richiesta sindacale, un apposito incontro presso il Ministero dell’Istruzione, avente per oggetto esclusivo il Portfolio.
Si può presumere che, nell’occasione, sarà affrontato anche il problema sollevato dal quesito e che, certamente non è secondario rispetto al conseguimento degli obiettivi delineati dall’uso efficace del Portfolio.
Se possibile, ne daremo informazione all’interno del servizio di Faq.
FAQ MINISTERIALI DA 71 A 75 IN DATA 16/12/2005
71) Dalla lettura della circolare n. 84 non si evince con chiarezza se la certificazione della competenze al termine del primo ciclo di istruzione – terzo anno della secondaria di I grado – debba essere rilasciata già da quest’anno scolastico oppure al termine del 2006/2007, quando anche le classi del terzo anno di corso saranno tutte a riforma.
Per quest’anno scolastico il Portfolio e tutte le documentazioni e certificazioni in esso incluse sono previste solamente per le classi attualmente a riforma. Le attuali terze classi dell’ex-scuola media non sono, pertanto, tenute ad avvalersi del Portfolio, a conformarsi al nuovo documento di valutazione e ad attivare la certificazione delle competenze, essendo regolate attualmente dalle disposizioni del precedente ordinamento.
72) Sul documento della valutazione, nello spazio attestato, non è prevista alcuna dicitura per gli alunni delle classi quinte. E’ corretto scrivere: “… è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado”?
In effetti nella modulistica relativa all’attestato finale, allegata alla circolare n. 84, non è stata inserita la dicitura specifica per l’ultimo anno della primaria relativamente all’ammissione alla classe successiva che, in questo caso, è quella del primo anno della scuola secondaria di I grado. E’ certamente appropriato, quindi, prevedere di scrivere “…è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado”. Ringraziamo per la cortese segnalazione.
73) Nella mia scuola, abbiamo adottato un modello di Portfolio cartaceo, mentre per un solo corso è stato sperimentato un Portfolio elettronico da me elaborato e realizzato. A tale prodotto è possibile allegare qualsiasi documento che attesti le abilità e le competenze conseguite (elaborati grafici, sonori, filmici, ecc.), come pure si presta al trasferimento dei dati su Cd-Rom, via web, o in versione cartacea. La mia domanda è la seguente: potrò continuare per il suddetto corso, compresa la nuova prima classe, la realizzazione del Portfolio elettronico, ferme restando le modifiche necessarie per l’adeguamento a quanto previsto dalla circolare n. 84?
La versione del Portfolio delle competenze in formato elettronico è una delle possibilità di attuazione prevista dalla stessa circolare n. 84, ed è pertanto, possibile disporre in tal senso, operando le modifiche necessarie per adeguarlo ai vincoli sostanziali della nuova disposizione.
74) Nella nostra scuola abbiamo proposto ai genitori un’attività facoltativa di laboratorio teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l’allestimento di un lavoro teatrale da rappresentare alla fine dell’anno scolastico; di conseguenza gli incontri preventivati si svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché tale attività va valutata nel documento di valutazione possiamo esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I quadrimestre? Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che si richiamano a degli Osa di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale, Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull’Educazione alla convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su osservazioni sistematiche riferite a degli Osa di Educazione alla convivenza civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari (ad es. l’insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta solo l’esercizio della responsabilità personale nell’attività di laboratorio teatrale)?
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo opzionali possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell’anno, come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l’area della convivenza civile, per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma, difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento di progetti trasversali interessanti alcune educazione, come riportato nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni.
75) Sono un dirigente scolastico di scuola primaria e vorrei sapere se è obbligatoria la mia firma sul documento di valutazione, visto che non faccio parte dell’équipe pedagogica e quindi non partecipo alle varie fasi della valutazione. In secondo luogo quale docente deve essere delegato a firmare per conto dell’équipe, soprattutto nei casi di tutor “diffuso”? Possono eventualmente firmare tutti i docenti dell’équipe, come sembra essere più corretto data la contitolarità della classe?
Il documento di valutazione nel modello allegato alla circolare n. 84/2005 contiene alcune variazioni rispetto al modello proposto l’anno scorso dalla circolare n. 85/2004 proprio in ordine alla sottoscrizione del documento. In effetti lo scorso anno era stato previsto un ampio spazio per comprendere esclusivamente le firme di tutti i titolari della valutazione, cioè i docenti componenti dell’équipe pedagogica, con esclusione della firma del dirigente scolastico in quanto non componente del gruppo dei valutatori. A seguito di interventi e chiarimenti sopravvenuti, successivamente si è ritenuto opportuno prevedere, come in passato, la firma di sottoscrizione del documento da parte del dirigente scolastico, in quanto garante della procedura e legittimante l’atto valutativo. Conseguentemente, nella nuovo modello di valutazione è stata prevista (e va pertanto assicurata) la firma di sottoscrizione del dirigente scolastico. Per i docenti la firma può essere apposta dal tutor, se nominato, o da altro docente individuato dall’équipe oppure da tutti i docenti che concorrono alla valutazione dell’alunno.