Mobilità

FAQ mobilità e vincoli docenti immessi in ruolo 2019/20

Dopo aver analizzato i vincoli nella mobilità 22/23 per i neo immessi in ruolo nel 20/21 e nel 21/22 ora con seguenti 8 quesiti passiamo in rassegna i vincoli nella mobilità per gli immessi in ruolo nel 19/20.

1) Sono stata immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2019, sarò soggetta al vincolo, potrò fare domanda di trasferimento?

Non è più soggetta al vincolo previsto dal D.lvo 59/2017, lo avevamo anticipato in un articolo pubblicato su Tecnica della Scuola a mia firma lo scorso settembre. Quindi potrà presentare, a partire dal 22/23, domanda di trasferimento.

2) Assunta nel 19/20, so di non essere più vincolata, posso fare domanda di trasferimento e passaggio di ruolo interprovinciale? 

Sì, come ho  già detto in risposta alla  precedente domanda, per gli immessi in ruolo 19/20 non è più previsto alcun vincolo nella mobilità sia provinciale sia interprovinciale, quindi potrà presentare domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo interprovinciale per il 22/23. Tali movimenti saranno rispettivamente su aliquota (25% per i trasferimenti e 25% per i passaggi interprovinciali), pertanto dovrà  indicare nella domanda preferenze sintetiche (comuni, distretti, provincia) per cercare di ottenere il movimento territoriale o professionale interprovinciale.

3) Sono stato assunto nel 19/20, se otterrò una sede per trasferimento provinciale tra comuni (seconda fase della mobilità) resterò per tre anni in tale sede senza poter fare domanda di trasferimento? 

Bisogna distinguere. Se otterrà il trasferimento tramite una preferenza analitica (singola scuola) resterà vincolata per tre anni, se invece otterrà il trasferimento con una preferenza sintetica, allora non sarà soggetta al vincolo triennale.

4) Assunta nel 19/20, sono interessata alla prima fase dei trasferimenti, farò il trasferimento per scuole del comune di Roma, dove sono già titolare. Se sarò trasferita, resterò vincolata? Potrò presentare domanda di assegnazione provvisoria per il 22/23? Posso presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno?

Sì. Resterà vincolata per tre anni nella scuola ottenuta per trasferimento nel comune di Roma sia nel caso ottenga il trasferimento con preferenza puntuale (scuola) sia in caso lo ottenga con preferenza sintetica (distretto sub comunale). Non potrà invece presentare domanda di assegnazione provvisoria  all’interno del comune di Roma, in quanto non sono previste assegnazioni provvisorie nel comune di titolarità, potrà invece presentare domanda di utilizzazione su posto di sostegno in scuole del comune di Roma, se in possesso dello specifico titolo di specializzazione.

5) Assunta nel 19/20, se otterrò il trasferimento per il 22/23 potrò  poi presentare anche domanda di assegnazione provvisoria? 

Certamente. Ricorrendone i motivi previsti nel contratto delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie che dovrà essere rinnovato per il prossimo triennio, tenendo conto che non sono previste assegnazioni provvisorie nel comune di titolarità, come abbiamo detto nella risposta alla domanda precedente.

6) Assunta nel 19/20, ho l’abilitazione per un’altra classe di concorso, presenterò domanda di passaggio di ruolo da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado e indicherò nella domanda sia preferenze relative al comune di attuale titolarità sia preferenze relative ad altri comuni della provincia. Se otterrò il passaggio di ruolo, resterò vincolata nella scuola ottenuta?

Nel passaggio di ruolo, che è disposto su un’ aliquota pari al 25%, quindi per un numero contenuto di posti, converrebbe indicare preferenze sintetiche (distretti e comuni) indicando, se è il caso, anche il codice della Provincia alla quindicesima preferenza nell’apposito riquadro del modulo domanda nonché la cattedra orario nello stesso e tra comuni diversi.
Veniamo ora ai vincoli e all’oggetto del  suo quesito. Se ottiene il  passaggio di ruolo nel comune dove è attualmente titolare nella scuola secondaria di primo grado, chiesto sia con preferenza analitica sia con preferenza  sintetica,  resta vincolata nella scuola ottenuta senza la possibilità per i successivi  tre anni di presentare domanda di trasferimento  ( 22/23, 23/24, 24/25). Se invece ottiene il passaggio in una scuola di un comune diverso rispetto a quello di attuale titolarità,  se il passaggio lo ottiene con una preferenza analitica resta vincolata  per tre anni, se invece ottiene il passaggio con una  preferenza sintetica, non sarà soggetta al vincolo.

7) Sono stata assunta nel 2019/20, se otterrò il trasferimento, ripartirà per me il vincolo biennale previsto dalla legge 106/21.

Come abbiamo precisato in una  risposta ad una  precedente domanda,  non sarà soggetta ad alcun vincolo biennale  a partire dal 22/23. Lei ha già una sede di titolarità, pertanto la sua situazione non è  assimilabile a quella dei docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 il cui trasferimento per il solo 22/23 è  disciplinato dal CCNI dall’art.2 comma 7. Quindi, ottenuto il trasferimento, lei non sarà soggetta al vincolo con decorrenza 22/23 come i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 che otterranno la sede definitiva per trasferimento nel 22/23. Per altri aspetti relativi ai vincoli per i docenti immessi in ruolo nel 19/20,   può rileggere le mie  risposte alle precedenti domande.

8) Immessa in ruolo con decorrenza 1.9.2019, assisto mio padre disabile in situazione di gravità e fruisco dei benefici del comma 3 dell’art.33 della Legge 104/92, sono interessata al trasferimento interprovinciale, una volta ottenuto, sono vincolata? Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria, ho diritto alla precedenza nella mobilità?

Bisogna fare delle distinzioni e rispondere in modo articolato alla sua domanda. Lei partecipa al trasferimento interprovinciale senza precedenza nella terza fase dei movimenti su aliquota del 25% dei posti vacanti dopo la fase provinciale dei trasferimenti. Se riesce ad ottenere una scuola nel comune dove assiste suo padre, sarà soggetta al vincolo triennale, in caso invece ottenga una scuola in un comune diverso rispetto a quello in cui assiste, allora non sarà soggetta al vincolo. Potrà fare assegnazione provvisoria, questa volta con precedenza, provinciale se riesce ad ottenere il trasferimento, interprovinciale se invece non riesce ad ottenere il trasferimento. Per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria dobbiamo però fare un’ultima precisazione. Se ha ottenuto per trasferimento una scuola nel comune in cui assiste e tale comune ha due o più  distretti sub comunali (es Milano, Roma, Napoli, Palermo, ecc.) potrà presentare  domanda anche  di assegnazione provvisoria in fase comunale  con precedenza,  se la scuola ottenuta per trasferimento interprovinciale è ubicata in un distretto subcomunale diverso da quello di assistenza.

Libero Tassella

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