Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio in materia di fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici assenti per malattia.
Il provvedimento (il n. 206, del 18 dicembre scorso) era espressamente previsto dal decreto legislativo n. 150 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) e stabilisce che le fasce di reperibilità sono due: una dalle 9 alle 13 e una dalle 15 alle 18; l’obbligo di
reperibilità – precisa il decreto – sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall’obbligo i dipendenti pubblici la cui assenza sia legata a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Di particolare importanza anche questa precisazione contenuta nell’articolo 2: “Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.
Le conseguenze di questa regola non sono di poco conto soprattutto se si tiene conto che l’Amministrazione ha l’obbligo di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza: in pratica un dipendente che si assenta per 20 giorni, può ricevere la visita fiscale il secondo o il terzo giorno di assenza, dopo di che resta del tutto libero di uscire di casa in qualunque momento della giornata.
Al contrario per un’assenza breve di due-tre giorni, il dipendente risulta molto meno libero di muoversi di casa dovendo rimanere in attesa della visita che potrebbe arrivare anche il l’ultimo giorno.
Insomma il meccanismo sembra favorire di fatto chi si assenta per lunghi periodi, penalizzando al contrario chi si ammala per pochi giorni.
Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio prossimo e cioè a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.
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