Categorie: Generico

Fasce di reperibiltà di 7 ore

Aumenteranno di nuovo le “fasce di reperibilità” nei periodi di malattia: lo anticipa il Ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in una circolare diramata nella giornata dell’11 novembre.
Come è noto il decreto legislativo 150 prevede che la questione debba essere regolata con un apposito decreto ministeriale.
E così, in attesa di firmare il decreto, il ministro Brunetta annuncia che le fasce verranno portate dalle attuali 4 ore a 7 ore complessive, ma “saranno individuati specifici casi in cui i dipendenti sono esclusi dall’obbligo di reperibilità, anche al fine di salvaguardare le situazioni in cui ricorrono determinate patologie”.
La circolare prevede anche maggiore elasticità nei controlli sulle assenze: le visite fiscali, insomma, continuano ad essere obbligatorie anche per assenze di un solo giorno si potrà derogare in relazione ad “esigenze funzionali ed organizzative eccezionali” come per esempio difficoltà dovute ad “un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata”.
Del tutto ovvio invece il riferimento ad una altra fattispecie: “Nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici,  l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle  situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento”.
“Infatti
– chiarisce la circolare – il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi”.
(C’è tuttavia da chiedersi se sia davvero il caso di emanare circolari che ribadiscono l’ovvietà, mentre nulla si continua a dire sul fatto che la visita fiscale ha quasi sempre un costo superiore rispetto a quello di una giornata lavorativa e quindi nel caso di assenza di un solo giorno rappresenta certamente un aggravio erariale).
I dirigenti dovranno comunque curare con attenzione questo adempimento anche allo scopo di non incorrere in possibili provvedimenti disciplinari che possono concretizzarsi nella mancata erogazione della retribuzione di risultato.

Reginaldo Palermo

Articoli recenti

Caselle di posta elettronica, procedure di allineamento all’anagrafe delle sedi principali dal 1° settembre 2024

La Direzione Generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica comunica che, come negli…

18/07/2024

Una coppia italo-americana decide di ripulire i muri deturpati di una scuola. La ds: “generosità e senso civico”

Un atto di generosità ha ridato lustro a una scuola di Barolo, a Torino. Un…

18/07/2024

Maltrattamenti bambini, maestra condannata dopo l’escamotage di una mamma preoccupata

Una maestra di 48 anni accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di una…

18/07/2024

A scuola con gli animali: in Liguria parte il progetto di zooantropologia per l’a.s. 2024/25

In Liguria, l'anno scolastico 2024/2025 vedrà l'avvio del progetto "A Scuola con gli Animali", promosso…

18/07/2024

Periodo di prova personale ATA, da due sei mesi a seconda del profilo di appartenenza: nota USR Piemonte

Il nuovo CCNL 2019/2021, all'art. 62, dispone che il periodo di prova per il personale…

18/07/2024