Una buona notizia per il personale scolastico e per tutto il pubblico impiego.
Finalmente i pubblici dipendenti avranno lo stesso obbligo di “reperibilità” di tutti gli altri lavoratori.
E’ diffusa nell’opinione pubblica l’idea che i dipendenti pubblici (ed in particolare il personale della scuola) siano una categoria privilegiata rispetto ai dipendenti del settore privato.
Che le cose non stiano esattamente così (ad esempio non possono ottenere l’anticipo del TFR e lo stesso TFR viene liquidato con almeno un anno di ritardo), emerge anche dalla diversa (e più ampia) articolazione delle fasce orarie di reperibilità in caso di controlli per malattia.
In un primo momento, il CCNL della scuola 4/8/95 imponeva al dipendente assente per malattia di farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Come si ricorderà, all’epoca del Ministro Brunetta alla “Funzione Pubblica”, fu previsto un enorme ampliamento delle fasce orarie di reperibilità per i soli dipendenti pubblici.
Secondo Brunetta, i dipendenti pubblici dovevano farsi trovare a casa dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (per un totale di 7 ore) con l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Una recente sentenza del Tar Lazio (n. 16305/2023) ha giudicato illegittimo il diverso trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, ritenendo ingiustificato tale diversa (e discriminatoria) disciplina.
E’ di questi giorni (22 dicembre 2023) la pubblicazione del “Messaggio” (una sorta di circolare) INPS numero 4640, col quale si dispone che “sentito il Dipartimento della funzione Pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies , comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001”– in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale- le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (comprese domeniche e festivi).
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