Dopo l’USR Toscana, anche l’Ufficio scolastico di Bologna ha pubblicato una serie di chiarimenti per i candidati che hanno accettato, su istanze on-line, la proposta di nomina in relazione alla fase C.
Presa di servizio
I candidati a cui verrà assegnata la sede potranno assumere servizio dalla data di assegnazione della sede e comunque non oltre il 1 dicembre 2015 (ultimo giorno utile per la presa di servizio). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 99 della legge 107/2015, la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Docenti impegnati in supplenze annuali
L’art. 1 comma 99 della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) prevede che “per i soggetti assunti” nella fase C “l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1 settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1 luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.”
Ne consegue che coloro che alla data fissata da ciascun Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale per l’assegnazione della sede per l’a.s. 2015/16 non siano titolari del contratto di supplenza annuale potranno immediatamente prendere servizio.
Il personale titolare di supplenza fino al 31/8/2016 o fino al termine delle attività didattiche non è tenuto a presentarsi per la scelta della sede.
In tal caso le sedi di servizio saranno successivamente assegnate a detti interessati con le seguenti modalità:
Ordine di scelta della sede
La scelta della sede per l’anno scolastico 2015/16 avverrà, analogamente a quanto avvenuto per la fase B, secondo l’ordine della graduatoria nazionale, con precedenza per coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie del concorso ordinario.
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Differimento della presa di servizio
Sul sito web dell’Amministrazione centrale, nell’apposita sezione “La buona scuola-assunzioni 2015/16”, sono state pubblicate una serie di risposte alle domande più frequenti che provengono dai docenti interessati al piano assunzionale previsto dalla recente legge 107/2015.
In particolare la FAQ n. 25 recita:
D. Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al Ministero di posporre la presa di servizio?
R. Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall’Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L’Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l’accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate.
A tal riguardo, l’USR ha deciso di disciplinare le modalità di presentazione di dette richieste e dell’esame delle stesse. In primo luogo, in caso di motivate esigenze (tra cui a titolo esemplificativo rientra l’esigenza di dare il preavviso al precedente datore di lavoro in caso di dimissioni volontarie nonché l’essere già titolare di rapporto di lavoro presso scuole Paritarie che, come è noto, sono parte integrante del sistema nazionale d’Istruzione), l’USR concederà il differimento.
Le istanze di differimento dovranno essere presentate direttamente ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, che provvederanno a valutarle tenendo conto delle esigenze manifestate e del periodo di differimento richiesto.
Particolare attenzione, a tal fine, sarà prestata alla necessità di contemperare la salvaguardia delle esigenze manifestate e la continuità didattica; pertanto laddove vi sia esplicito e formale accordo del docente interessato sarà possibile anche autorizzare il differimento della presa di servizio al 1 settembre 2016.
Resta fermo che in caso di differimento della presa di servizio per i casi summenzionati la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro conseguirà alla presa di servizio presso la sede assegnata.
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