Categorie: Personale

Fase C: come richiedere la validità dell’anno di prova mentre si è impegnati nella supplenza

Le istanze vanno presentate all’Ufficio scolastico provinciale o al Dirigente scolastico della scuola in cui si sta svolgendo la supplenza?

Innanzitutto vediamo cosa dice a tale proposito la circolare sul periodo di formazione e prova, la C.M. n. 36167 del 5/11/2015: in caso di differimento della presa di servizio (quindi anche per gli assunti delle fasi B e C), il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n. 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo.

 

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Sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

L’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Quindi, l’interessato deve avanzare apposita istanza. Ma a chi?

A titolo esemplificativo, si riportano le indicazioni fornite da due Uffici scolastici, precisando che è sempre opportuno visionare il sito dell’Ufficio scolastico di pertinenza e attenersi alle sue indicazioni.

Queste le indicazioni fornite dall’USR Campania:

“I docenti interessati a chiedere l’autorizzazione di cui sopra, potranno compilare il format allegato ed inoltrarlo all’Ufficio di Ambito Territoriale di competenza entro il 03 dicembre 2015. Sarà cura degli Uffici di Ambito Territoriale:

– inviare, alle sedi di servizio dei docenti richiedenti, il format con, in calce, l’eventuale autorizzazione;

– inoltrare, entro il giorno 11 dicembre 2015, gli elenchi dei docenti autorizzati all’Ufficio III dell’USR Campania, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica annamaria.dinocera@istruzione.it

Occorre ricordare che il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per “classi di concorso affini” si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998, ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo (come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c del D.M. n.850/2015). In tali casi l’autorizzazione è di competenza del Dirigente Scolastico della scuola di servizio”.

 

L’USP di Torino scrive:

“L’unica procedura autorizzata per far fronte alle istanze dei supplenti neo assunti in ruolo volte a far valere il periodo di prova già nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina (2015/16) è la seguente:

  • l’istanza va presentata al Dirigente della scuola presso la quale si presta servizio di supplenza (e non anche a quest’Ambito territoriale).
  • Sarà poi cura del Dirigente scolastico comunicare a quest’Ufficio il nominativo del docente e ciò senza inviare la domanda, ma compilando semplicemente il prospetto allegato (già trasmessovi con circ. n. 405 del 24/11/2015) ed inviandolo al seguente indirizzo di posta: .

Si chiede alle SS.LL. di procedere tempestivamente all’adempimento di cui sopra e comunque non oltre il 2 dicembre 2015”.

 

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Lara La Gatta

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