Gli aspiranti al ruolo della fase C sono tenuti ad accettare espressamente la proposta di assunzione secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 102 della legge 107.
In caso di mancata accettazione, l’aspirante non può essere destinatario di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni ed inoltre verrà depennato dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito del concorso 2012.
Quindi appare scontato che quasi tutti i docenti interessati da questa proposta di assunzione accetteranno il ruolo senza troppi dubbi. Ma quali saranno i passi da fare dopo l’accettazione del ruolo della fase C? Per prima cosa, dopo l’accettazione del ruolo della fase C, è possibile anche visualizzare, per ciascuna regione, il calendario delle convocazioni per la scelta della sede, che avverrà presumibilmente tra il 25 novembre e il 5 dicembre.
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Infatti nella pagina delle istanze on line nel modulo Perfezionamento proposta di assunzione A.S. 2015/2016 – fase c), c’è un link che riporta o dovrebbe riportare il calendario delle convocazioni.
Per esempio in Calabria ci sono classi di concorso che potranno scegliere la sede il 2 dicembre 2015.
Chi ha già una supplenza annuale e non vuole assumere il ruolo in fase C, come deve comportarsi? È bene sapere che tramite apposita funzione del sistema informativo, gli Ambiti Territoriali, saranno posti nella condizione di conoscere se al personale immesso in ruolo dalla Fase C sia stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico.
Di conseguenza molti uffici scolastici regionali e provinciali invitano i docenti interessati a non produrre alcuna dichiarazione e/o certificazione della supplenza annuale in corso, né recarsi alle convocazioni, ovvero conferire delega, per la scelta della sede provvisoria, in quanto la stessa, essendo solo una sede provvisoria, sarà assegnata d’ Ufficio.
Tuttavia per chi lo volesse, si può inviare una delega (Delega 1 in allegato) in cui si specifica anche che il docente, pur avendo accettato il ruolo, non assumerà servizio nella nuova sede in quanto supplente annuale in altra scuola. In buona sostanza il docente che ha in atto un contratto annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto, ai sensi del comma 99 della legge 107/2015, assumerà servizio nel posto di ruolo al 1º settembre 2016.
Chi invece non ha una supplenza annuale o sta insegnando in una scuola paritaria, dovrà assumere servizio subito dopo la scelta della sede. Anche in questo caso il docente potrà delegare una persona di sua fiducia per recarsi alle convocazioni per la scelta della sede (Delega 2 in allegato).