In attesa di formali istruzioni ministeriali, l’USR Friuli Venezia Giulia riporta alcune indicazioni operative illustrate e discusse nel corso della conferenza di servizio del 3 dicembre scorso.
In particolare, i chiarimenti forniti riguardano:
Li riportiamo di seguito:
Supplenze sui posti di potenziamento
Potranno essere stipulati incarichi con scadenza 30 giugno nei casi in cui il posto di potenziamento non sia stato assegnato per mancanza di aspiranti o non sia stato coperto per differimento (sui posti vacanti sussiste la possibilità di proroga al 31 agosto).
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti effettivamente assegnati alla scuola e rimasti vacanti (nessun aspirante) o disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
L’individuazione del destinatario di proposta di assunzione spetta alla scuola “polo” nel caso di non esaurimento delle GaE; negli altri casi al singolo dirigente sulle graduatorie d’istituto della medesima classe di concorso del potenziamento attribuito.
Come previsto dal comma 95 dell’art. 1 della legge 107, le assenze sui posti del potenziamento non possono essere coperte mediante contratti di supplenza breve e saltuaria.
Il dirigente scolastico valuterà, nell’ambito delle proprie competenze gestionali, l’esistenza di condizioni concrete di compatibilità e l’opportunità di utilizzare il docente del potenziamento, che abbia assunto servizio nella scuola in cui svolgeva la precedente supplenza, a beneficio degli alunni cui era stato assegnato nell’incarico di supplenza, così da garantire la continuità didattica ad anno scolastico inoltrato.
{loadposition bonus}
Completamento dell’orario di supplenza
Il docente che ha differito l’assunzione di servizio, impegnato su supplenza con orario inferiore all’orario completo, essendo un docente con contratto a t.i. e perciò escluso dalle graduatorie di supplenza, non può partecipare ad alcuna operazione di conferimento di supplenza per il completamento dell’orario, né a livello provinciale né su graduatorie d’istituto.
Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico
Nel caso in cui il posto di potenziamento destinato alla sostituzione del collaboratore del dirigente risulti vacante o disponibile (mancanza di aspiranti o differimento) potranno essere stipulati contratti di supplenza con scadenza 30 giugno, anzitutto attingendo dalle GaE. Nel caso si debba far ricorso alle graduatorie di istituto, in presenza di fabbisogno orario inferiore all’orario completo (frazione di posto per semiesonero), ciascuna istituzione scolastica provvede alla supplenza, per la quota oraria di competenza, utilizzando la classe di concorso di proprio interesse.
Condizione essenziale per l’attivazione della supplenza è che ciò non comporti aggravio di spesa in rapporto al costo del corrispettivo posto di potenziamento di cui la scuola non fruisce.
Validità del periodo di prova e di formazione previsto dal DM 850 per i docenti assunti nelle fasi B e C (anche con orario settimanale di servizio inferiore all’orario completo)
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Potranno essere oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
Esaurimento delle graduatorie
In caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento potranno essere attribuiti, per la stessa classe di concorso, tramite l’utilizzo delle graduatorie di istituto, o, in mancanza, delle graduatorie degli istituti viciniori, così come previsto dal Regolamento delle supplenze, art. 7, comma 9, DM 13 giugno 2007 n. 131.
Nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia avuto in assegnazione un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore, facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal citato Regolamento delle supplenze.
Attività di coprogettazione
Ai fini del migliore e più razionale utilizzo del personale neo immesso in ruolo nella fase “C”, i dirigenti possono promuovere la costituzione di accordi di collaborazione tra le istituzioni scolastiche del territorio, anche di diverso ordine e grado; tali accordi dovranno prevedere l’utilizzo congiunto del personale docente per la realizzazione dei progetti di potenziamento di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/2015.
Il servizio prestato su tali attività sarà riconosciuto ai fini del superamento del periodo di prova e di formazione.
Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie dal mondo della scuola
Nella puntata del daytime di oggi, 19 novembre, del talent show Amici, in onda su…
La fotografia delle scuole siciliane, che emerge da una ricognizione effettuata dalla Cgil, non è…
L'USR per l'Umbria ha fornito importanti chiarimenti in merito alla procedura di assunzione e presa…
Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, pronunciate durante la presentazione della…
Nel 2016 aveva vinto il Premio Nazionale per la Saggistica spagnola con il suo libro…
Il cantautore ed ex insegnante Roberto Vecchioni, ospite fisso del programma di La7 "In Altre…