Allucinante ed inaccettabile risposta da parte del Ministero della Giustizia a firma, del Capo gabinetto Giovanni Melillo inviata, per email, al collega Nando Barcaglioni. Risposta che questo Comitato ritiene inaccettabile ed allucinante per le seguenti considerazioni.
Una risposta, quella data al collega, che oltre ad essere non oggettiva, dimostra anche una faziosità nei confronti della questione ATA-ITP ex EE.LL. non solo innata, ma, anche cresciuta e maturata in quelle stanze del Ministero dell’Ingiustizia, scritta per mano di un Funzionario Burocrate del Dicastero che è stato parte in causa, oltre che regista nel consigliare il governo Berlusconi e per mano dell’on. Santanchè di mettere in campo, nel lontano 2005, la fatidica “dis-interpretazione” autentica dell’art. 8 legge n. 124/1999 che rinnegava il riconoscimento dell’anzianità maturata finora ai lavoratori, e che determinò, di fatto, il capovolgimento della stragande maggioraza delle cause a sfavore dei ricorrenti, fino ad allora, vittoriosi nei vari giudizi.
Una risposta che continua a mistificare la verità, perché, ci chiediamo, come è possibile afferrmare che la maggior parte dei giudizi sono stati sfavorevoli agli ATA-ITP ex EE.LL. non tenendo conto che i giudizi e le cause nei tribunali sono stati “pilotati ”, dallo Stato Italiano, contro i lavoratori parte in causa, con la predetta interpretazione autentica (D.P.R. 266/2005), a causa della quale interpretazione e per conseguente comportamento illegittimo ed illegale l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea con una serie di clamorose sentenze.
Una risposta che svela tutta la faziosità contro gli ATA-ITP ex EE.LL, perché mistifica la realtà con una grande abilità descrittiva. Nella nota si cita abilmente un capoverso estratto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (Scattolon 6 settembre 2011) addicendo alla stessa “legittimo il trasferimento del personale allo Stato ritenendo che non vi è stato alcun peggioramento economico nell’attuazione dello stesso, quanto in verità la stessa sentenza al punto 83 invita i giudici ad esaminare se si sia verificato il peggioramento retributivo, cosa che di fatto nei giudizi in atto sta avvenendo ed i giudici stanno dando ragione ai dipendenti anche perché nella valutazione dello stipendio all’atto del passaggio non fu tenuto conto dei vari compensi accessori percepiti dai dipendenti degli Enti Locali (livelli differenziati, produttività, tickets mensa ecc.), che facevano parte del corredo stipendiale e la cui valutazione, da sola, bastava abbondantemente a determinare anche il superamento di un gradone nel nuovo inquadramento stipendiale.
Una risposta mistificatoria e faziosa perché cita, una sola sentenza omettendo di riconoscere che ormai sono ben quattro le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Europea di condanna allo Stato ed alla Giustizia Italiana per come ha trattato la questione ATA-ITP ex EE.LL. Giusto per opportuna conoscenza al Capo Gabinetto Giovanni Melillo che ha firmato la missiva in questione inviamo in allegato i riferimenti delle sentenze europee compresa l’ultima emessa tre giorni fa e di ulteriore condanna dello Stato Italiano a favore di un ulteriore gruppo di ricorrenti ATA-ITP ex EE.LL.(Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo – 13 maggio 2014 – Bordoni ed Altri contro Italia).
Secondo la Corte europea non vi era alcuna necessità di una norma interpretativa che andasse a ridurre il contenzioso, che anzi è stato alimentato, non vi erano ragioni imperiose di carattere generale per giustificare a distanza di oltre cinque anni la modifica dell’art. 8 della legge n. 124/1999 che riconosceva la piena anzianità di servizio e professionale al personale ata transeunte, perché non vi era alcun vide juridique, nessun vuoto normativo da colmare, ma solo gli interessi “egoistici” dello Stato (e dell’Avvocatura erariale) da tutelare. La Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, rigettando tutti gli argomenti del Governo italiano. I diritti acquisiti dai lavoratori trasferiti da una P.A. all’altra non possono essere negati da una legge d’interpretazione autentica retroattiva La CEDU condanna nuovamente l’Italia per l’illecita interferenza tra il potere legislativo e quello giudiziario: violando il diritto all’equo processo.
Il Comitato ATA-ITP ex EE.LL. si chiede, a questo punto, e lo chiederemo direttamente al Ministro Andrea Orlano, gestore del dicastero di provenienza della missiva inviata al collega Nando Barcaglioni, se quella espressa è l’opinione anche sua personale circa la grave ingiustizia subìta dai 70.000 lavoratori transitati allo Stato nel 2000. Qualche dubbio sulla faccenda ci assilla anche perché davanti ad impegni presi in varie occasioni (Comm. Cultura VII ed Comm. Lavoro XI) da vari rappresentanti colleghi di partito del PD – on. Di Pasquale, Ghizzoni etc.) di fatto poi si è dimostrato ed è seguito un nulla di fatto.
Risposta istanza Ministro della Giustizia
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