La Fensir non poteva portare all’attenzione di tutti quanto sta accadendo ai vincitori del concorso voluto dal PNNR.
Infatti così recita la direttiva “I vincitori del concorso indetto con D.D.G. 2575/2023 che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto a tempo determinato e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis del citato decreto legislativo, con oneri a carico dei partecipanti (…)” – così recita il decreto legislativo che regola i concorsi PNRR; e continua:
“(…) conseguita l’abilitazione, i docenti saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determinerà la definitiva immissione in ruolo”.
Il sindacato Fensir Sadoc, raccogliendo le testimonianze di molti docenti, fa rilevare come il Ministero abbia commesso una grave mancanza nel non concedere ai vincitori di concorso in procinto di conseguire l’abilitazione una finestra temporale di riserva, creando effetti paradossali:
“Ho conseguito l’abilitazione da 30 cfu ex art. 13 – ci testimonia la docente G.Z. – l’8 ottobre scorso. La piattaforma per l’anno di prova, nella mia Regione, aveva come scadenza l’11 ottobre. C’era dunque tutto il tempo, se solo vi fosse stata prudenza normativa e volontà politica, di inserire il mio nome e quello di molti altri colleghi ed iniziare così il tanto agognato anno di prova. Ebbene, per il fatto di non possedere l’abilitazione al momento esatto dell’immissione in ruolo, ciò mi è stato impedito ed ora mi trovo con un contratto al 31.8 in cui dovrei in teoria conseguire una abilitazione che ho già conseguito.”
Il Fensir Sadoc fa rilevare come il dispositivo normativo della “riserva” sia in realtà ben noto al Ministero dell’Istruzione: è stato, ad esempio, utilizzato per far partecipare i docenti con specializzazione estera su sostegno (in attesa di riconoscimento) alle gps, alla frequenza dei corsi abilitanti e al concorso su sostegno.
Eppure, quando si trattava di premiare chi ha vinto il concorso PNRR (impresa ardua, data l’esiguità dei posti e l’enorme numero di candidati partecipanti), la possibilità di una riserva per iniziare l’anno di prova nel medesimo a.s. non è stata contemplata.
Continua la docente intervistata: “vinto il concorso, ed essendo specializzata su sostegno, mi sono affrettata a compiere il requisito richiesto dal MIM, ossia il conseguimento dell’abilitazione. Anziché riposarmi, durante l’estate ho frequentato un corso intensivo (con oneri a mio carico, ovviamente, e senza carta docente visto che ho un contratto al 31.8) e ho sostenuto l’esame l’8 ottobre, peraltro dovendo assentarmi dall’attività didattica con un permesso esami non retribuito, come se andassi a fare un viaggio di piacere e non a compiere un atto di servizio!
Ebbene, il ringraziamento del Ministero è stato negarmi quella riserva che senza difficoltà viene concessa ad altre categorie di colleghi, ossia la possibilità di dichiarare che si fosse in procinto di conseguire un titolo perché già iscritti o, addirittura, già in possesso della data di esame. In pratica, conseguire l’abilitazione l’8 ottobre (con piattaforma anno di prova aperta e attività non ancora iniziate) è stato paragonato al conseguire l’abilitazione sei o sette mesi dopo, quando ormai l’anno scolastico sarebbe finito.”
Le chiediamo se la consola il fatto di sapere che l’anno di prova, in fondo, è solo rimandato. In fondo, che cos’è un anno?
“Non è così. Il lavoro come docente tende ad essere molto invasivo nella vita privata, tra vincoli alla mobilità, straordinari non retribuiti, etc. Se ad esempio il prossimo anno fossi in gravidanza, l’anno di prova salterebbe nuovamente, ed è per motivi come questo che il Ministero non può rubarci un anno importante senza motivo, per conseguire qualcosa che abbiamo già”.
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