Una Dirigente scolastica ordina delle ferie corte per i suoi docenti. Tutti dovrebbero rientrare per il 20 agosto per formazione obbligatoria sulla Didattica a Distanza. Tale corso di formazione non è stato deciso dal Collegio docenti, ma in via eccezionale e per l’emergenza che la scuola ha vissuto, il Dirigente scolastico ha ritenuto di imporre questo corso di formzione obbligatorio.
Normativa sulla formazione obbligatoria
Bisogna specificare che l’obbligatorietà della formazione dei docenti è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è regolato dagli artt.28 e 29 del CCNL scuola, dove si evince che le ore di impegno di lavoro del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali.
Importante sottolineare che la formazione dei docenti è divenuta obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi del comma 124 della legge 107/2015, ma nel rinnovo contrattuale del CCNL 2016-2018 si continua a considerare obbligatoria la formazione dei docenti se viene regolarmente deliberata dal Collegio dei docenti.
Formazione obbligatoria se deliberata dal Collegio
La normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018. Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori, dove tra l’altro vengono introdotti fantomatici monte orari, sono da considerarsi illegittimi. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.
Diritto a fruizione delle ferie fino al 31 agosto
Per quanto suddetto e per la norma che regola le ferie dei docenti, gli insegnanti hanno il diritto di fruire delle ferie, se lo desiderano, fino al 31 agosto. La disposizione di una Dirigente scolastica che impone il rientro a scuola per il 20 agosto per seguire un corso di formazione non deliberato dal Collegio, è una disposizione totalmente illegittima.
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.