Personale

Ferie dei docenti, i supplenti con contratto fino al 30 giugno sono messi in ferie d’ufficio per non pagare i residui di ferie non godute

Una delle norme più discusse in materia di ferie dei docenti è quella che vede numerosi dirigenti scolastici mettere i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno in ferie d’ufficio per non monetizzare i residui di ferie non godute. Diversi nostri lettori ci chiedono cosa dice la norma a riguardo delle ferie da monetizzare per i docenti precari.

Monetizzazione delle ferie non godute

La legge sulla spendig review ha limitato moltissimo il pagamento delle ferie non godute dai docenti. Per tutto il personale della scuola il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Precari e ferie non godute

La norma sul pagamento delle ferie non godute per i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 30 giugno è stato modificato in prima istanza dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 5 comma 8. In tale comma è scritto: “ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Successivamente al dl 95 del 6 luglio 2012, per la scuola è stata fatta una legge ad hoc, con la legge di bilancio 2013. A tal proposito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) con i commi 54, 55, 56 dell’art. 1.

I commi 54, 55 e 56 legge di bilancio 2013 sulle ferie dei docenti

  1. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  2. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
  3. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Conclusioni sulle ferie dei docenti precari

Quindi a rigore delle leggi suddette il docente precario con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2023, può essere messo in ferie d’ufficio dal dirigente scolastico nella fase delle sospensione delle lezioni e quando non vi siano attività programmate. Quindi il docente precario potrebbe essere messo in ferie durante le vacanze natalizie, pasquali o anche nella fase del mese di giugno, in cui non ci sono scrutini o collegi docenti. Alla fine dei conti i circa 30 giorni, ma forse meno, di ferie maturate vengono fruite forzatamente con disposizioni d’ufficio e non vengono monetizzate.

Lucio Ficara

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