Una delle norme più discusse in materia di ferie dei docenti è quella che vede numerosi dirigenti scolastici mettere i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno in ferie d’ufficio per non monetizzare i residui di ferie non godute. Diversi nostri lettori ci chiedono cosa dice la norma a riguardo delle ferie da monetizzare per i docenti precari.
La legge sulla spendig review ha limitato moltissimo il pagamento delle ferie non godute dai docenti. Per tutto il personale della scuola il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
La norma sul pagamento delle ferie non godute per i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 30 giugno è stato modificato in prima istanza dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 5 comma 8. In tale comma è scritto: “ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Successivamente al dl 95 del 6 luglio 2012, per la scuola è stata fatta una legge ad hoc, con la legge di bilancio 2013. A tal proposito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) con i commi 54, 55, 56 dell’art. 1.
Quindi a rigore delle leggi suddette il docente precario con un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2023, può essere messo in ferie d’ufficio dal dirigente scolastico nella fase delle sospensione delle lezioni e quando non vi siano attività programmate. Quindi il docente precario potrebbe essere messo in ferie durante le vacanze natalizie, pasquali o anche nella fase del mese di giugno, in cui non ci sono scrutini o collegi docenti. Alla fine dei conti i circa 30 giorni, ma forse meno, di ferie maturate vengono fruite forzatamente con disposizioni d’ufficio e non vengono monetizzate.
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