La questione del pagamento delle ferie del personale supplente della scuola sembra stata ormai accantonata.
Dopo il via libera del MEF per il pagamento delle ferie maturate per i contratti conclusi entro il 6 luglio i sindacati hanno praticamente smesso di parlare dell’argomento.
Ma il problema resta, soprattutto per quei docenti (e sono tanti, decine e decine di migliaia) che lavorano con contratti temporanei di durata limitata.
A tutti questi lavoratori le ferie non verranno più pagate e su questo non c’è ormai nessun dubbio.
Bisogna però chiarire che la legge non dice che le ferie non possono essere richieste e quindi la questione si complica un po’.
Vediamo di chiarire con un esempio.
Prendiamo il caso di un docente che accetta una supplenza per 12 giorni.
Se durante questi 10 giorni il docente chiede (e ottiene) di fruire del giorno di ferie maturato, il problema non si pone: il lavoratore percepisce la retribuzione per 12 giorni e ottiene il riconoscimento della giornata di ferie.
Ma se il supplente non fa neppure domanda per fruire delle ferie spettantigli non si crea neppure il presupposto per ottenere un eventuale pagamento per ferie non godute.
Cioè non è neppure possibile parlare di monetizzazione delle ferie.
In altre parole il docente che ottiene una supplenza temporanea, se vuole vedersi riconosciuto il diritto alle ferie (o eventualmente il suo pagamento, se la legge dovesse essere modificata) dovrebbe comunque presentare di volta in volta (e cioè per ciascun contratto stipulato) la domanda di ferie.
Il “pasticcio”, come si può comprendere, è di non poco conto e c’è da augurarsi che MEF e Miur si mettano d’accordo per chiarire bene in che modo va applicata la norma della legge 135 al personale del comparto scuola.