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Ferie del personale della scuola. Istruzioni per l’uso

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Suonata la campanella dell’ultimo giorno di scuola già da un po’, il personale docente, a parte quelli impegnanti negli esami di stato, sono in ferie. Quest’ultime, come stabilisce l’art. 13 del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

 

Nel mese di luglio-agosto, a differenza dei professori che non sono obbligati ad una presenza a scuola, escluso ovviamente il caso in cui sia stata programmata un’attività, il Personale tecnico amministrativo deve rimanere comunque in servizio, e dovrà richiedere e ottenere autorizzazione delle ferie da parte del dirigente scolastico.

 

La Uil Scuola ha realizzato una guida sulle ferie del personale della scuola.

Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale.

 

Durata:

 

– personale di ruolo: 32 giorni lavorativi all’anno;

– personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all’anno;

– dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi all’anno;

– se il POF preveda la settimana articolata in 5 giorni di attività, per il personale ATA il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie; in questo caso i giorni di ferie goduti dal personale ATA per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno;

– personale a part-time orizzontale: ha diritto agli stessi giorni di ferie del personale a tempo pieno (comma 11, art. 39 e 58 del CCNL);

– personale a part-time verticale: ha diritto ad un numero di giorni di ferie in proporzione ai giorni lavorativi prestati (comma 11, art. 39 e 58 del CCNL);

– nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato; le frazioni di servizio superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

 

Le assenze per malattia e le assenze retribuite (anche parzialmente), anche se protratte per l’intero anno scolastico, non riducono il periodo di ferie.

 

Periodo di fruizione:

 

docenti:

– durante i periodi di sospensione dell’attività didattica;

– fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere; se i 6 giorni di ferie vengono richiesti per motivi personali o familiari, spettano come diritto e vengono attribuiti in aggiunta ed alle stesse condizioni dei 3 giorni stabiliti dall’art. 15, c. 2 del CCNL (e quindi anche con oneri di spesa aggiuntivi a carico dell’Amministrazione).

 

 

personale ATA:

 

compatibilmente con le esigenze di servizio, può frazionare le ferie in più periodi durante tutto il corso dell’anno; l’amministrazione è tenuta ad assicurare al dipendente che lo richieda almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio-31 agosto.

 

Le ferie non godute per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere personale possono essere fruite nell’anno scolastico successivo,

– dai docenti: nei periodi di sospensione dell’attività didattica;

– dal personale ATA: di norma, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del DSGA.

 

 

Interruzione delle ferie per motivi di servizio. Il dipendente ha diritto:

 

– al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;

– al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

 

 

Interruzione delle ferie per motivi di salute.

Il ricovero in ospedale e le malattie di durata superiore a 3 giorni (da comunicare tempestivamente alla scuola e da documentare) interrompono il periodo di ferie.

 

Trattamento economico.

 

Durante i periodi di ferie spetta la normale retribuzione, con esclusione delle indennità per le attività aggiuntive e quelle che non siano corrisposte per 12 mensilità.

 

Le ferie non sono monetizzabili

 

L’art. 5, comma 8 del D. Lgs. 95/2012 e la Legge di stabilità 2013, art. 43 hanno stabilito che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ed hanno abrogato l’istituto della liquidazione delle ferie maturate e non
godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

 

 

Uniche eccezioni sono:

 

– il personale docente ed ATA supplente, con contratto di lavoro breve e saltuario;

– il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Per loro le ferie non fruite vengono pagate, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione.