L’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni, ha risposto a numerose richieste di chiarimenti concernenti la fruzione dellle ferie da parte del personale della scuola.
Riportiamo di seguito i più recenti orientamenti applicativi.
I sei giorni di ferie fruiti dal dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato durante i periodi di attività didattica per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, riducono le ferie?
Il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per anno scolastico. Tali ferie devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta salva la possibilità, durante la rimanente parte dell’anno, di richiedere, anche per motivi personali o familiari, fino ad un massimo di 6 giornate di ferie. Pertanto, indipendentemente dalle motivazioni, la fruizione dei sei giorni di ferie da parte del personale docente durante il periodo dell’attività didattica riduce la durata complessiva delle ferie a cui lo stesso personale ha diritto.
A quante ferie hanno diritto i dipendenti a tempo determinato dopo tre anni di servizio?
In merito, va osservato che da un lato l’art. 19 del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola prevede che “al personale assunto a tempo determinato […] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie […] stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”. Tra le citate precisazioni assume rilevanza quella di cui al comma 2 del medesimo art. 19, in base alla quale “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Dall’altro, con riferimento all’istituto delle ferie,l’art. 13, comma 4, del CCNL in parola prevede che “dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”. La norma in parola non prevede l’obbligo della continuità dei 3 anni di servizio né una durata minima dei periodi da prendere in considerazione.
Pertanto, il combinato disposto delle norme sopra richiamate induce a ritenere che – fermo restando che le ferie maturate dal personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato – laddove il dipendente abbia complessivamente maturato 3 anni di servizio, allo stesso competano 32 giorni di ferie per anno scolastico.
Ai sensi dell’art. 13, comma 11 del CCNL Scuola del 29.11.2007, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori, come per esempio tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto?
In merito alla modalità di fruizione delle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio-31 agosto.”
Dalla disposizione contrattuale in esame si evince che:
a) occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;
b) nella programmazione di tali turni il dirigente scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1luglio – 31 agosto;
c) il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
d) le decisioni in merito alla possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento vengono assunte dal dirigente scolastico che, nella sua valutazione, dovrà principalmente tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.
Pertanto, il dirigente scolastico, nel pianificare le ferie, deve contemperare le esigenze di servizio (che comunque prevalgono) con le necessità e richieste del lavoratore, il quale può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Al contrario, il datore di lavoro – in assenza di una tale richiesta – non può non garantirli.
Si ritiene, comunque, che la fruizione dei 15 gg anche in modo frazionato debba avvenire preferibilmente nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.
L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?
L’art. 13, comma 10, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, prevede espressamente che: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.”
Pertanto, in generale, il personale ATA può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico (in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.
Come si calcolano i giorni di ferie per il personale ATA a tempo indeterminato e con orario di servizio su 5 giorni settimanali?
Le ferie del personale ATA vengono regolate dall’articolo 13, comma 5, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, nel quale viene specificato che, nel caso in cui la settimana sia articolata su cinque giorni di lavoro, il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa sia di 36 ore sia articolata su cinque giorni.
Le ferie e i riposi solidali previsti dall’art. 46 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 sono estensibili anche al personale della scuola?
Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa.
Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola.
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