In un “piccolo” Liceo Scientifico della provincia di Messina la Dirigente scolastica decide unilateralmente di fare gli esami per la sospensione del giudizio a fine luglio interrompendo le ferie dei docenti.
La Dirigente scolastica senza avere chiesto alcuna delibera al Collegio dei docenti, cosi riferiscono docenti titolari del suddetto Liceo, ha stabilito unilateralmente che da sabato 27 luglio fino a martedì 30 luglio 2019, i docenti saranno impegnati negli esami delle prove scritte e orali degli alunni con sospensione del giudizio.
Questa decisione, comunicata tramite una circolare della Dirigente scolastica, interrompe le legittime ferie dei docenti che potranno continuarle nel mese di agosto. Questo ordine di servizio, deciso in via esclusiva dalla Dirigente scolastica, fa rientrare i docenti dalle ferie nella giornata di sabato 27 luglio 2019, creando un diffusa e motivata lamentela da parte di buona parte dei docenti di quel liceo.
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per quanto detto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto e quello di ruolo entro il triennio di 34 giorni.
È utile chiarire che le ferie sono un diritto e “devono” essere concesse dal datore di lavoro, il docente ha il diritto di fruirle per intero senza interruzioni causate per decisioni unilaterali del dirigente scolastico. Interrompere le ferie di un docente, richiamarlo in servizio per poi riprendere le ferie, ha un costo non indifferente per l’Amministrazione. Il docente potrebbe chiedere il rimborso del viaggio di andata e ritorno per l’interruzione delle ferie (che ricordiamo il docente può fruire solo nei periodi di luglio e agosto) per raggiungere la scuola dal luogo di ferie e tornarci una volta espletato l’ordine di servizio. A carico della scuola andrebbero anche le spese di soggiorno e pernottamento persi dal docente per l’interruzione dei giorni di ferie. È utile ricordare che per i docenti di ruolo e per i supplenti annuali con contratto annuale fino al 31 agosto 2019 è possibile fare la richiesta alla fine del mese di giugno o, per chi ha impegni di esami di Stato, non appena ha terminato la propria funzione di commissario o presidente di Commissione. Il calcolo delle giornate di ferie non dovrà tenere conto delle giornate festive, come le domeniche, il Ferragosto e il Santo Patrono del comune in cui è ubicata la scuola.
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