Le lezioni a distanza sono terminate e non sono casi sporadici quelli di alcuni dirigenti scolastici che chiedono ai docenti e al personale Ata di fare domanda di ferie non oltre il prossimo 22 agosto, con rientro a scuola obbligatorio due giorni dopo (lunedì 24 agosto), così da predisporre al meglio la macchina organizzativa del rientro in presenza degli alunni. Dell’illegittimità di tale richiesta, La Tecnica della Scuola si è già occupata, ricordando che “i giorni di ferie da fruire a luglio e agosto, potranno essere fruiti nei giorni decisi dal docente e non imposti dall’amministrazione”.
Le ferie non godute: un problema
Il tema merita un ulteriore approfondimento, soprattutto perchè viene da chiedersi quando potranno fruire dei 30/32 giorni di ferie annuali molti docenti impegnati almeno fino alla seconda decade di luglio. Come quelli facenti parte dei Consigli di Classi delle classi quinte con privatisti, i cui esami preliminari per la maturità inizieranno dal prossimo 10 luglio: calendario alla mano, tornando al lavoro il 24 agosto, che è di ruolo da oltre tre anni non riuscirebbe ad esaurire i 32 giorni di ferie complessive annui (più 4 di festività soppresse).
Anche perchè, ricordiamo, nel periodo delle attività didattiche si possono fruire di non oltre sei giorni di ferie, peraltro con l’obbligo di reperire colleghi disposti a sostituirli (tranne che non vi siano motivazioni di salute o familiari).
A ritornare sull’argomento è adesso l’Unicobas, che conferma l’intenzione espressa in questi giorni da alcuni dirigenti scolastici di procedere“con la richiesta di rientro il 24 agosto 2020. “Anche se chi sta agendo in tal senso è una minoranza di dirigenti, bisogna comunque mettere un freno a questo abuso”, scrive il sindacato di base.
Cosa dice la normativa
In effetti, le ferie del personale docente sono disciplinate dal CCNL 2006/2009 e precisamente dagli artt. 13 e 14: il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
Inoltre, nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
Le ferie, inoltre, devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Il personale Ata
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (in aggiunta) ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Anche le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
“In sostanza – dice Stefano d’Errico, leader Unicobas – il personale Ata che abbia chiesto i 15 giorni continuativi di spettanza comprendendovi solo il periodo dal 24 al 31 Agosto, non può venir obbligato ad interromperlo per rientrare a scuola in quei giorni”.
Le ferie dei docenti
Per quanto riguarda il personale docente, è utile ricordare il Collegio dei docenti non può deliberare sulle ferie di un lavoratore.
Ne consegue, dice ancora d’Errico, che “qualsiasi delibera in tal senso è da ritenersi nulla. Nei vari testi di legge emanati in questi mesi non vi è traccia in questa direzione, quindi non si comprende come si possa solo sfiorare un’idea così destituita di fondamento”.
Il sindacalista conclude che “il Collegio può solo calendarizzare le proprie riunioni, ma dal primo Settembre, e se non tiene conto delle festività soppresse, che andrebbero invece poste di seguito all’inizio del nuovo anno scolastico”.