Si tratta di una sorta di marcia indietro dopo che la legge n. 352 dell’8 agosto 1995, aboliva i succitati esami di riparazione ed introduceva gli Idei (Interventi didattici educativi integrativi) e il “debito formativo”. Con il suddetto D.M. n. 80/2007 si introduce in buona sostanza un esame valutativo delle carenze riscontrate a giugno, da espletare entro la fine dell’anno scolastico e quindi entro il 31 agosto di ogni anno, per decidere l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.
Bisogna ricordare che, a rigore di norma, l’art. 5 del D.M. n. 80 /2007 stabilisce nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di promozione, il consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
L’art. 6 di tale decreto ministeriale spiega che il giudizio finale interverrà, a cura dello stesso consiglio di classe, a conclusione degli interventi didattici proposti obbligatoriamente dalla scuola, dopo esami di verifica scritti ed orali e di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Cosa comporta questo per i docenti della scuola di secondo grado? Che per potere espletare questo giudizio finale secondo la normativa vigente, dovranno interrompere, obtorto collo, la parte finale delle proprie ferie.
Infatti per potere espletare le verifiche d’esame scritte ed orali e i relativi scrutini finali differiti, dovranno rientrare a scuola per il 26 agosto, interrompendo le ferie.
Ci poniamo la seguente domanda: “ma nel mese di luglio ed agosto le ferie per i docenti non sono un diritto, espressamente scritto nel contratto?”. Tra le altre cose bisogna ricordare che chi è impegnato fino a metà luglio con gli esami di Stato, non ha altra possibilità che fruire le ferie di 36 giorni (32+4 di festività soppresse) effettivi, tra la fine di luglio e il mese di agosto.
Alcune scuole, sfruttando il fatto che la norma preveda la possibilità di rinvio a settembre di tali esami, per particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, differiscono il rientro degli insegnati per svolgere tali esami dal primo di settembre. Ma questo comporta un altro grave problema, che potrebbe essere causa di invalidazione di tali esami in caso di ricorso al Tar.
Infatti a settembre potrebbe capitare che i docenti del consiglio di classe andati in pensione o trasferiti, non potranno partecipare al giudizio finale che hanno sospeso, in quanto non più appartenenti a quella scuola e quindi a valutare i ragazzi saranno altri consigli di classe. Questo è in contrasto con la normativa vigente, che prevede che sia lo stesso consiglio di classe a svolgere lo scrutinio finale. Quindi, pare evidente che gli esami e gli scrutini per la sospensione del giudizio vanno a invadere il diritto contrattuale del docente a godere delle ferie secondo l’art. 13 del CCNL 2006-2009, anche nell’ultima settimana di agosto.
La situazione diventa più grave se il docente, impegnato negli esami di Stato fino al 18 luglio, non può fruire dei 32 + 4 giorni di ferie, perché richiamato in servizio per gli esami della sospensione del giudizio. In questo caso si raffigura la possibilità di applicare al docente il comma 12 dell’art. 13 del contratto nazionale, in cui è scritto che se le ferie dell’insegnante vengono interrotte a causa di rientro anticipato in servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.