In un Istituto Comprensivo del Piemonte una Dirigente scolastica chiede, tramite una circolare scritta e inviata a tutti i docenti, di ricevere domanda di ferie per il periodo delle vacanze natalizie.
La Ds di un Istituto Comprensivo del Piemonte qualche giorno addietro ha pubblicato una circolare indirizzata a tutto il personale docente.
L’oggetto della circolare prevede “il piano ferie periodo di Natale 2020”.
La Dirigente scolastica scrive che ” in occasione del prossimo periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie, invita tutto il personale DOCENTE a presentare domanda di ferie”.
Nella medesima circolare fissa il termine per la consegna delle richieste di ferie, indirizzate al Dirigente Scolastico, nelle 24 ore successive la pubblicazione della stessa circolare.
Le ferie per i docenti di ruolo e anche per i neoassunti che hanno preso servizio a partire dallì1 settembre 2020 sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Inoltre ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tuti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Detto ciò si comprende che il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto e quello di ruolo entro il triennio di 34 giorni.
In questo anno scolastico 2020/2021 con un grandissimo numero di docenti precari è molto importante conoscere la normativa delle ferie per i docenti con un contratto a tempo determinato.
Molte scuole che hanno in organico, supplenti brevi o annuali ma con contratto COVID fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2021, mettono i supplenti in ferie d’ufficio anche retroattivo.
Infatti per costoro si parla di ferie d’ufficio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua. Si tratta di un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno.
Per i docenti con contratto che scade il 30 giugno 2021 si applica, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. In tale comma è scritto che all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite a partire dall’anno scolastico 2015-2016, non saranno più definite dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012.
In buona sostanza non si potrebbe mettere un supplente in ferie d’ufficio in un giorno di festività o di chiusura della scuola. Invece, a quanto pare, alcuni dirigenti scolastici incuranti di questo mettono in ferie i precari anche durante i giorni di chiusura della scuola abusando della legge.
La circolare della Dirigente scolastica piemontese potrebbe andare bene, ma solo per le giornate non festive delle vacanze natalizie, per i docenti precari con contratto in scadenza entro il 30 giugno 2021, ma non è assolutamente legittima per i docenti di ruolo e per i precari con contratto in scadenza al 31 agosto 2021.
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