Un dirigente scolastico nega le ferie dei docenti prese nel mese di luglio e agosto con la motivazione che venerdì 15 luglio ci dovrà essere un collegio docenti. Ci viene chiesto se tale diniego è legittimo. Rispondiamo che si tratta di un provvedimento totalmente illegittimo.
Per i docenti di ruolo e per i supplenti annuali con contratto annuale fino al 31 agosto 2022 è possibile fare la richiesta di ferie alla fine del mese di giugno o, per chi ha impegni di esami di Stato, non appena ha terminato la propria funzione di commissario o presidente di Commissione.
Il calcolo delle giornate di ferie, sempre e in ogni caso, non dovrà tenere conto delle giornate festive, come le domeniche, il Ferragosto e il Santo Patrono del comune in cui è ubicata la scuola. I giorni di ferie da fruire a luglio e agosto, potranno essere fruiti nei giorni decisi dal docente e non potranno essere imposti dall’Amministrazione.
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
Molte scuole che hanno in organico, supplenti brevi o annuali ma con contratto fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2022, mettono i supplenti in ferie d’ufficio anche retroattivo. Si tratta di ferie d’ufficio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua, un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno.
Le scuole applicano, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. In tale comma è scritto specificatamente che all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2018-2019, non saranno più definite dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012.
Bisogna sapere che l’art.19, comma 2, del CCNL scuola, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato. Il calcolo dei giorni di ferie deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360. In buona sostanza si tratta di 2,5 giorni per ogni mese di servizio ( per mese si intende 30 giorni).
I collegi docenti previsti nel piano annuale delle attività vanno da settembre a giugno, tali attività ordinarie non sono previste a luglio e agosto, perchè mesi dedicate alle ferie da fruire per i docenti. Il docente che chiede i 36 giorni di ferie a luglio e agosto, non può vedersi negare tale richiesta e diventa quindi illegittimo l’eventuale diniego operto dal dirigente scolastico.
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