Una recente nota dell’U.s.r. Campania riepiloga i principali aspetti concernenti le assenze del personale dirigenziale delle scuole.
Come previsto dal d.lgs. 66/2003 e dal CCNL – Area V – della Dirigenza scolastica sottoscritto l’11 aprile 2006 e confermato nelle premesse del CCNL siglato in data 15 luglio 2010, “Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore dell’Ufficio Scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio”.
Le ferie maturate e relative a ciascun anno di servizio dovrebbero essere fruite nel corso dell’anno di riferimento; solo in presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio, il godimento delle stesse può essere rinviato entro il primo semestre dell’anno successivo e, qualora tali esigenze siano assolutamente indifferibili, entro la fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento.
Riguardo al divieto di monetizzazione delle ferie, l’U.s.r. campano ricorda che il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, all’art. 5, comma 8, così recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Nel caso di previsto collocamento a riposo con decorrenza 1.09.2017 l’Ufficio scolastico invita i dirigenti scolastici ad usufruire di tutte le ferie spettanti nel corso del corrente anno scolastico. Quanto alla fruibilità delle ferie nell’ultimo trimestre, in caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 32 CCNL 11 aprile 2006, i Dirigenti potranno usufruire di tutte le ferie prima dell’inizio del periodo di preavviso, non essendo possibile fruirne nel periodo stesso.
Per i dirigenti scolastici non trova, inoltre, applicazione l’istituto del riposo compensativo e ai sensi dell’art. 16 del CCNL sottoscritto l’11.04.2006:
“1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella Pubblica Amministrazione dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l’Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno scolastico ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”.
Ai sensi del medesimo art. 16 comma 8 i dirigenti scolastici sono tenuti ad informare il Direttore Generale dell’USR della loro assenza dal servizio.
In caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 11 co. 9 CCNL del 15.07.2010 “Il dirigente si attiene….alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale. La visita fiscale viene disposta dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia”.
Le scuole sono, dunque, invitate a porre in essere gli adempimenti di propria competenza, quali la richiesta di visita medico-fiscale e l’inoltro alla competente RTS per le decurtazioni stipendiali previste dall’art. 71 co.1 del d.lg. 133/2008.
In merito ai benefici di cui alla legge 104/1992 a titolo personale o per assistenza a familiare, i Dirigenti che intendano goderne dovranno presentare all’inizio di ciascun anno scolastico, la documentazione necessaria ai sensi di legge comunicando eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi.
In particolare, nel caso di assistenza ad un familiare disabile, dovranno far pervenire all’ufficio, unitamente all’istanza, la seguente documentazione:
Nel caso in cui a richiedere i benefici di cui alla legge 104/1992 sia il dirigente scolastico riconosciuto lavoratore disabile, è sufficiente far pervenire, unitamente all’istanza, la sola copia del verbale della Commissione Medica della competente ASP.
Sarà cura dell’istituzione scolastica sede di incarico dirigenziale provvedere all’inserimento di tali permessi nella banca dati “Rilevazione permessi ex legge 104/1992” del sistema integrato PERLA PA.
Infine, in caso di adesione agli scioperi di categoria, sarà cura dell’istituzione scolastica sede di incarico dirigenziale l’inserimento delle giornate di assenza sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “SciopNet” dandone contestuale comunicazione all’U.s.r.
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