Sempre utile ricordare la normativa e il meccanismo delle ferie, alle volte non proprio chiaro.
Per maturare almeno un giorno di ferie, bisogna aver prestato almeno 12 giorni di servizio.
Per quanto riguarda le ferie che spettano al personale a tempo indeterminato, sono di 30 giorni annuali qualora non si siano ancora svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente), mentre invece sono 32 giorni, nel caso siano già svolti almeno 3 anni di servizio (di almeno 180 giorni, anche da supplente).
Se stiamo parlando di docenti a tempo determinato, invece, i giorni di ferie saranno maturati in base al servizio prestato, per cui, come specifica il contratto di lavoro all’articolo 5, comma 2, per ogni 30 giorni di servizio prestato, il docente va a maturare 2,5 giorni di ferie, alla fine dell’anno scolastico.
Le festività soppresse, sono di norma 4 giorni (su base di anno scolastico) ed in questo caso sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese).
Anche se eliminate, però, le ex festività hanno comunque delle conseguenze per il lavoratore. Nel caso in cui cadano in un giorno infrasettimanale e lavorativo, infatti, al dipendente viene riconosciuto un permesso di cui può godere in qualsiasi momento.
Tra le festività soppresse troviamo il giorno di San Giuseppe del 19 marzo, l’Ascensione del 10 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua), San Pietro e Paolo, che cade il 29 giugno (festività ancora riconosciuta a Roma), il Corpus Domini del 3 giugno 2018 (60° giorni dopo la domenica di Pasqua) e la Festa dell’Unità Nazionale del 4 novembre.
Quest’anno soltanto per San Giuseppe, l’Ascensione e San Pietro e Paolo è riconosciuto un giorno di permesso, dal momento che il Corpus Domini e la Festa dell’Unità Nazionale cadono di domenica. Non entrano quindi in busta paga come festività soppresse.
E’ importante ricordare che il periodo di servizio a tempo determinato svolto nel corso dell’anno scolastico vale comunque ai fini del calcolo complessivo.
Alla luce dell’art. 14 del CCNL del 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?
In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che la legge n.937/1977, così come modificata dall’art. 1, comma 24 della legge n. 148/2011 sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola stabilisce la diversa fruizione delle giornate di festività soppressa a seconda del soggetto richiedente, personale docente o personale ATA. In particolare, la norma prevede che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento della giornata di festività soppressa deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo.
Nel caso di settimana corta effettuata dall’istituzione scolastica, come deve essere considerata la festività ricadente nella giornata di sabato?
La scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del POF, Piano dell’Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola .
Tale piano esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, come delineato dal D.P.R. n. 275/1999.
Ne consegue che la festività ricadente nella giornata del sabato non assume alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro adottato dall’istituzione scolastica.
Come si calcolano i giorni di ferie per il personale ATA a tempo indeterminato e con orario di servizio su 5 giorni settimanali?
Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007, all’articolo 13, comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.
Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto.
A quante ferie hanno diritto i dipendenti a tempo determinato passato il triennio?
Questa Agenzia ritiene utile chiarire che la dizione di cui all’art. 13, comma 4, del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007 fa presumere che dopo un triennio di servizio prestato, anche a tempo determinato, i dipendenti hanno diritti a 32 giorni di ferie.
L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Pertanto, in generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.
Al docente supplente va retribuita la sola giornata festiva della domenica o anche quella del sabato, anche se non lavorativa?
La formulazione dell’art. 40, comma 3, del CCNL 24/07/2003* del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva delle domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa.
Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.
Si fa presente che anche l’Ufficio scolastico Provinciale di Torino con circolare n. 395 del 29/7/2009 e su indicazione del Ministero del Tesoro si è espresso in tale senso.
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