Per offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che, in particolari periodi della propria vita si ritrovino ad affrontare problemi legati alle condizioni di salute dei propri figli, il legislatore ha provveduto ad introdurre nell’ordinamento italiano il meccanismo delle ferie solidali.
Così come previsto dalla Costituzione italiana, all’articolo 36, si prevede esplicitamente il diritto dei dipendenti “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”.
Tuttavia vi è la possibilità di rinuncia, su base volontaria ed esclusivamente per la componente eccedente, quanto il numero dei giorni di ferire sia superiore al minimo legale (art.10 Dlgs 8 aprile 2003 n.63, cioè un mese).
All’interno di questo quadro legislativo si inserisce il sistema delle cosiddette ferie solidali, stabilito, con il Jobs Act, promulgato dal governo Renzi nel 2015.
All’articolo 24 del Dlgs n.151/2015, si nota che al lavoratore sia concesso di “cedere” – a titolo gratuito – “i riposi e le ferie” dallo stesso maturati “ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro”, affinché questi possano “assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti”.
La misura è valida sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del pubblico impiego.
La misura è valida anche per il settore dell’università ed enti di ricerca, così come stabilito dal contratto collettivo nazionale 2016-2018, sottoscritto all’Aran lo scorso 19 aprile, all’articolo 46 (università) e 71 (enti di ricerca).
Potranno donarsi ferie soltanto i lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro e che svolgano mansioni di pari livello e categoria.
La cessione dovrà avvenire soltanto allo scopo di fornire cura e assistenza a figli minori che hanno bisogno della presenza dei genitori per le particolari condizioni di salute, quindi le giornate di ferie potranno essere donate a colleghi che hanno figli affetti da grave patologia o handicap.
Occorrerà presentare apposita richiesta all’amministrazione di riferimento, che provvederà a renderla nota – ancora una volta in maniera anonima – al resto del personale.
I dipendenti possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.
Per quanto riguarda il settore della scuola, è bene precisare, che, ad oggi, non è applicabile.
Lo ha confermato l’Aran con l’orientamento applicativo dello scorso 8 novembre: “Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa. Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola”.
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