Arrivano numerose segnalazioni in redazione di docenti che chiedono se sia legittimo imporre al docente la modifica del periodo di ferie, respingendo il periodo dell’ultima settimana di agosto.
Questa storia delle ferie dei docenti imposta d’ufficio non trova riscontro nella normativa contrattuale del diritto dell’insegnante di fruire delle sue ferie. Il fatto che alcuni Dirigenti scolastici stiano respingendo la richiesta di ferie di quei docenti che hanno inserito l’ultima settimana di agosto, è qualcosa che sta fuori dalle norme e si tratta di un atto illegittimo. In molti casi si tratta di una richiesta verbale e bonaria, solo pochi lo impongono con provvedimento scritto.
C’è una norma legislativa che chiarisce il fatto che i docenti possono richiedere ferie solamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche e solo per 6 giorni durante il periodo delle lezioni ma senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La legge di bilancio 2013 all’art.1, comma 54, specifica che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Questa norma ci fa capire che la fruizione delle ferie per i docenti è vincolata solamente a certi periodi dell’anno scolastico e che le ferie non possono essere fruite durante il periodo delle lezioni, fatta eccezione per soli 6 giorni e in particolari condizioni che non vadano ad incidere sulla spesa pubblica.
Le ferie dei docenti sono regolamentate dal CCNL scuola 2006/2009, all’art.13. Al comma 9 del suddetto art.13, è disposto che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 2.
Bisogna tenere conto che la sospensione delle attività didattiche è definita dall’art.74, comma 2, del d.lgs. 297/94 che ci spiega qual è il periodo in cui esistono le attività didattiche. La nomra suddetta del Testo Unico dispone che:”Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
La norma spiega con assoluta precisione qual è il periodo delle attività didattiche, quindi le ferie dei docenti sono fruibili, a scelta del docente e non certo per disposizione dell’Amministrazione, dall’1 luglio fino al 31 agosto di ogni anno scolastico. L’imposizione forzata delle ferie potrebbe rischiare di aprire un contenzioso tra i docenti e i dirigenti scolastici.
Bisogna sapere che se durante il periodo di ferie, ci sia la necessità di richiamare il docente in servizio, il Dirigente scolastico lo può fare ai sensi dell’art.13, comma 12, del CCNL scuola. Tale norma contrattuale dispone che:”Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto”.
Il Dirigente scolastico che varia il piano delle attività didattiche con delibera del collegio, non può introdurre attività a luglio e agosto. Se lo facesse andrebbe a violare l’art.74, comma 2 del Testo Unico, che prevede il periodo delle attività didattiche dall’1 settembre al 30 giugno. Per lo stesso motivo non può chiedere la rimodulazione delle ferie, cancellando i giorni dal 24 al 30 agosto adducendo un’attività didattica nell’ultima settimana di agosto.
Altra grana che si troveranno a gestire i Dirigenti scolastici degli Istituti della scuola secondaria di II grado, è quella di dovere imporre le attività di insegnamento per il PAI, già a partire dal prossimo primo di settembre, come previsto dall’OM 11 del 16 maggio 2020, ai docenti come se fosse attività ordinaria. In buona sostanza l’attività ordinaria dell’attività di insegnamento di un docente è di 18 ore settimanali e non è retribuita con il FIS. In buona sostanza la Ministra Lucia Azzolina con l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del maggio 2020 ha invaso una prerogativa di natura contrattuale, anticipando di due settimane l’attività ordinaria di insegnamento. Per cui i docenti si troveranno impegnati sia nelle attività di insegnamento dei corsi di recupero, sia nelle attività collegiali che rientrano nelle 40 ore per preparare l’avvio del nuovo anno scolastico.
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