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Ferie limitate, firme su tabelloni e verbali a scuola sono pretese illegittime

In alcune scuole, ma sembrerebbe un fenomeno più diffuso di quanto non si dica, alcuni dirigenti scolastici starebbero attuando dei comportamenti illegittimi. In particolare tali Ds impongono ferie fino al 22 agosto 2020, al termine degli scrutini obbligano i docenti a recarsi a scuola per firmare i tabelloni dei voti, i verbali degli scrutini finali e per le ultime classi della scuola secondaria di II grado, i docenti vengono chiamati a scuola per firmare la documentazione relativa agli esami di Stato.

Non esistono limitazioni sulle ferie

Arrivano in redazione molte lettere di docenti che chiedono se è legittimo negare ai docenti le ferie nell’ultima settimana di agosto e se è corretto chiedere la reperibilità durante il periodo delle ferie.

Abbiamo già trattato l’argomento della limitazione delle ferie dei docenti da parte di alcuni dirigenti scolastici. Bisogna anche sottolineare che che le ferie sono un diritto previsto dall’art.36 della Costituzione che espressamente prevede: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Dopo il nostro articolo del 5 giugno riguardante la normativa di riferimento delle ferie dei docenti e del personale Ata , arriva, il 9 giugno 2020, una nota del sindacato Unicobas in cui è scritto: “L’Unicobas conferma l’intenzione espressa in questi giorni da alcuni dirigenti scolastici di procedere con la richiesta di rientro il 24 agosto 2020. Anche se chi sta agendo in tal senso è una minoranza di dirigenti, bisogna comunque mettere un freno a questo abuso”.

Anche la Flc Cgil il 12 giugno 2020, ribadisce, in seguito a sollecitati chiarimenti relativi alla fruizione delle ferie da parte del personale della scuola, soprattutto in relazione al fatto che in alcune realtà si sta mettendo in atto una limitazione del periodo estivo entro cui prendersi le ferie (ad esempio, non oltre il 20 agosto), ritiene utile specificare che la richiesta di ferie sia da parte del personale docente che Ata va presentata al Dirigente Scolastico. La richiesta non può essere rifiutata se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio che vanno adeguatamente motivate.

Si evidenzia, con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria, che non è stata disposta nessuna misura da parte dell’autorità amministrativa che impedisca o limiti la fruizione delle ferie nei mesi di luglio e agosto, né è previsto alcun rientro obbligatorio in servizio anticipato rispetto al 1° settembre 2020, ovvero prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Qualsiasi iniziativa anche su questo argomento a livello dell’istituzione scolastica da parte dell’amministrazione non può prescindere peraltro dalle determinazioni degli organi collegiali: le eventuali attività che coinvolgano i docenti nei periodi precedenti al 1° settembre devono essere deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto; da ciò può derivare un impegno conseguente del personale Ata nel medesimo periodo, il quale, fino a diversa formulazione del piano della attività già proposto dal DSGA e già adottato dal DS in relazione al PTOF (art. 53 CCNL 2006-2009 sulla modalità della prestazione di lavoro del personale Ata), non può essere sottoposto alla limitazione del periodo in cui fruire delle ferie.

Infine, ove dovessero verificarsi modifiche significative tali da dover rivedere il piano della attività del personale Ata, va preliminarmente convocata la riunione di tale personale (art. 41 comma 3 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18) e ne va data informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali che su quella base avevano a suo tempo sottoscritto il Contratto di istituto.

Firme dei tabelloni e dei verbali scrutini

Come abbiamo chiaramente già specificato, tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.

Questo significa che per l’anno scolastico 2019/2020 non esiste la disposizione di firmare gli atti della valutazione come si è sempre fatto in passato, ma questo atto potrà essere fatto, a nome dell’intero consiglio di classe, dal Dirigente scolastico.

Firma degli atti degli esami di Stato 2020

Il convocare a scuola tutti i consigli di classe delle classi terminali della secondaria di II grado, per fare firmare gli atti degli esami di Stato 2020, come sta accadendo in molti Licei, si sarebbe potuto evitare per come specificato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n.8464 del 28 maggio 2020.

Alcuni Dirigenti scolastici avrebbero preteso la presenza a scuola di docenti che, a causa del lockdown, sono rientrati nei luoghi di residenza che si trovano all’altro capo di Italia rispetto la scuola, solo per depositare una firma e restare a disposizione della scuola.

Lucio Ficara

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