La disciplina riguardante la monetizzazione delle ferie non fruite dal dipendente è stata rivista dal decreto legge 95/2012, che ha limitato la possibilità di ricorrervi solo ad alcuni casi ben precisi.
L’ARAN ha proposto una serie di orientamenti applicativi, utili per la gestione delle varie casistiche possibili nel Comparto Scuola.
I giorni di ferie che spettano al personale docente in un anno scolastico sono 30 nel caso si possegga un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni, mentre si arriva a 32 giorni in caso di anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Sia per i docenti di ruolo che per i supplenti che hanno un contratto a tempo determinato, i periodi fruizione delle ferie devono corrispondere ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, fatta eccezione di quelli riservati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Anche se esistono situazioni peculiari specifiche di alcuni lavoratori, le ferie non godute dal docente possono essere monetizzate, solo nel caso in cui il mancato godimento di queste sia riconducibile a fattori esterni e non sia frutto di una decisione del docente interessato.
La disciplina contenuta nell’art. 13 del CCNL 2007 che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto) è stata rivista, come già detto, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
Tale decreto, all’art. 5, comma 8, espressamente prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal citato decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità. Resta fermo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere corrisposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente stabilite nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.
Sulla monetizzazione delle ferie è intervenuto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 133/2012 (vedi quesito 6.1.)
Al riguardo, inoltre, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8/10/2012 ha ulteriormente chiarito che non rientrano nel divieto di monetizzazione posto dal decreto legge n. 95 del 2012 anche “i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità. Resta fermo in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere corrisposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto”.
In base a quanto sopra riportato, si ritiene che nel caso specifico si possa procedere alla monetizzazione delle ferie in quanto si tratta di un caso in cui la mancata fruizione delle stesse non è imputabile in alcun modo ad una precisa volontà in tal senso del dipendente ma ad un evento oggettivo, di carattere impeditivo, come appunto la malattia protrattasi nel tempo, che non può risolversi in un danno per il lavoratore.
Si tratta, in sostanza, di una applicazione analogica dello stesso principio espressamente previsto nell’ipotesi di licenziamento del dipendente per superamento del periodo massimo di conservazione del posto nell’ambito della disciplina dell’assenza per malattia. Ovviamente, la monetizzazione sarà possibile solo nell’ipotesi in cui la malattia per il suo protrarsi nel tempo fino alla data di collocamento a riposo non abbia lasciato alcuna possibilità di fruizione delle ferie da parte del dipendente.
Sul punto è intervenuto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che, all’art. 5, comma 8, espressamente prevede “la non monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, rilevando che tale norma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Su questo l’ARAN, si fa presente che la malattia, per la sua imprevedibilità e per la sua non programmabilità, sia una esimente di carattere generale superiore anche alle esigenze di servizio. Pertanto ove la malattia abbia impedito il godimento delle ferie, le stesse saranno liquidate al momento della quiescenza, come chiarito dalla nota del 8 novembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica.
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