É obbligo del datore di lavoro invitare tempestivamente tutto il personale in servizio, anche a tempo determinato, a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolatici regionali, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
A ribadirlo è l’USR Campania con una nota del 10 gennaio, con la quale fornisce indicazioni alle scuole al fine di prevenire e contenere il notevole aumento del contenzioso giuslavoristico promosso dal personale docente a tempo determinato in servizio e volto ad ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
L’Ufficio scolastico richiama in proposito l’orientamento consolidato della Cassazione, che ha anche recentemente
affermato che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale – di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) – un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea.
I Dirigenti scolastici sono dunque invitati a diffondere apposita circolare sulla fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato inserendovi l’invito di cui sopra.
Cosa ha deciso la Cassazione
Il supplente non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo perché non ha richiesto le ferie. È infatti necessario che il datore di lavoro – quindi il Dirigente scolastico – lo inviti a usufruirne, avvertendolo esplicitamente che, in caso contrario, perderà sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.
Con l’ordinanza n. 16715/2024, la Cassazione ha affermato che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, se non c’è stata una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.
La Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva al Ministero dell’Istruzione e all’USR Lombardia il pagamento di 1.427,11 euro, più interessi legali, per ferie non godute negli anni scolastici dal 2014 al 2017, quando il suo rapporto con la Pubblica Amministrazione era cessato il 30 giugno. La docente sosteneva che i dirigenti scolastici avevano considerato come ferie anche i giorni tra l’8 giugno, fine delle lezioni, e il 30 giugno, pur non avendole mai richieste né essendo stata posta in congedo d’ufficio.
Deve esserci la richiesta di ferie o l’avviso del DS
Contrariamente alla Corte di Appello, che aveva dato ragione al Ministero, la Cassazione – basandosi anche sulla normativa e giurisprudenza comunitaria – ha stabilito che se il docente non ha richiesto espressamente le ferie nei giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, e il dirigente scolastico non ha preso provvedimenti o invitato il docente a usufruirne con avviso esplicito della perdita del diritto all’indennità, il docente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro.
In sintesi, secondo la Suprema Corte, il principio di diritto è che il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute se non ha richiesto di fruirne durante il periodo di sospensione delle lezioni, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo invitato a goderne con avviso esplicito della perdita del diritto.
Questo perché la normativa nazionale deve essere interpretata in conformità con la direttiva europea 2003/88/CE, che non permette la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva senza un’adeguata informazione che permetta al lavoratore di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.
Cosa prevede il CCNL 2019/2021
Il CCNL 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio scorso, ha apportato alcune modifiche in tema di ferie non godute.
In particolare, viene abrogato l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007 che così prevedeva:
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Tale articolo è così sostituito nel nuovo Contratto Istruzione e Ricerca:
15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
Questo articolo abroga anche l’art. 41 del CCNL 19/04/2018.
Quando è possibile la monetizzazione?
Con dichiarazione congiunta n. 2 il CCNL prevede che all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di:
- decesso
- malattia
- infortunio
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.