Questa volta a condannare il MIM è il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, che in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio ha riconosciuto ad una docente precaria l’indennità per le ferie non godute nell’anno scolastico 2020/21, pari ad € 1.100,00.
Nel caso di specie, la docente lamentava di non aver chiesto la fruizione di tutte le ferie maturate nel corso dell’anno scolastico e di non aver ricevuto alcuna monetizzazione.
Ciò accadeva poiché veniva collocata in ferie – d’ufficio – durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza neppure saperlo.
Questo è quello che, purtroppo, accade da oltre un decennio a migliaia di docenti con contratti di supplenza fino al 30 Giugno che, pur maturando oltre 20 giorni di ferie l’anno, vengono privati sia del diritto al riposo che del diritto alla monetizzazione delle ferie.
Si tratta dell’ennesima disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, i quali, invece, possono scegliere liberamente quando e come fruire delle ferie maturate.
La sentenza del Tribunale di Firenze conferma e ribadisce i principi espressi già da tempo dalla Corte di Cassazione (da ultimo con l’ordinanza n. 16715/2024), e da altri Tribunali presenti sul territorio nazionale, secondo cui: I docenti precari, al pari dei docenti di ruolo, non possono essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, intendendosi per tali i giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 Giugno, i giorni di Natale, di Pasqua etc.
Nel caso in cui non vi sia stata espressa richiesta del docente non di ruolo di godere delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione.
Per ottenere il pagamento delle ferie non godute è necessario presentare ricorso al Giudice del Lavoro.
La prescrizione in questo caso è decennale.
Possono, quindi, aderire tutti i docenti che negli ultimi 10 anni (a decorrere dall’anno scolastico 2014/15) hanno ottenuto almeno un incarico di supplenza fino al 30 Giugno.
Per ogni anno di supplenza è possibile ottenere una somma economica di oltre 1.000,00 €.
Compilando il form al seguente link, è possibile ricevere tutte le informazioni utili: https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/.
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