La fruizione delle ferie nel comparto scuola viene disciplinata dall’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, che così sancisce : “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”
Può capitare dunque che per motivate esigenze personali e di malattia il personale ATA non riesca a fruire delle ferie maturate.
Vediamo in particolare due casi trattati recentemente dall’ARAN.
Con Orientamento applicativo CIRS109 l’ARAN ha risposto ad un quesito riguardante la fruizione delle ferie non godute:
Una collaboratrice scolastica assente prima per complicanze in gravidanza, successivamente per astensione obbligatoria ed infine per puerperio può usufruire dei 25 giorni di ferie residue relative all’anno scolastico precedente? Tale fruizione potrebbe essere posticipata dalla scuola a luglio e ad agosto dell’anno scolastico in corso, durante la sospensione dell’attività didattica, od eventualmente alla fine dell’attività didattica della scuola primaria e secondaria?
L’ARAN, richiamata la normativa contrattuale e ritenuto che il diritto alle ferie costituisce un diritto irrinunciabile per il lavoratore, ritiene che, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate per una causa indipendente dalla sua volontà, le stesse potranno essere fruite anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 su citato.
In tal caso sarà l’amministrazione a fissare i termini di fruizione delle stesse, in applicazione dell’art. 2109 c.c. sulla base del quale “le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore” e fermo restando che il godimento delle ferie dovrà essere garantito nel più breve tempo possibile.
L’ARAN, con orientamento applicativo (CIRS39), ha precisato che sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8, del d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012, ha ritenuto che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode di una rigorosa tutela di rilievo costituzionale nell’ordinamento italiano, atteso che l’art. 36 della Costituzione prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Alla stregua di ciò, relativamente all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedendo la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, dispongono la possibilità di fruirne nell’anno successivo entro precisi limiti temporali.
Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti a causa di assenze prolungate, si deve fare riferimento anche all’art. 2109 del c.c. (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore). Ne consegue che le ferie maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, costituendo le stesse un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, possono essere fruite dallo stesso oltre i termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL. In tal caso è opportuno che l’amministrazione fissi i termini di fruizione delle stesse.
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