Il Tribunale di Milano – sezione lavoro – nel ribadire il principio secondo il quale le ferie non possono essere assegnate d’ufficio, ha condannato il M.I.M. a risarcire a un docente precario la somma record di ben € 10.908,67 mila euro
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Nel caso di specie, il docente esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del M.I.M. dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno scolastico 2023/24 in forza di una serie di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e di non aver fruito delle ferie maturate. Difatti, per ogni anno scolastico le ferie gli venivano assegnate d’ufficio.
In sintesi, gli istituti scolastici, alla sua insaputa, decurtavano in automatico, dal numero di ferie maturate, i giorni di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua ecc…).
Ciò determinava che per ogni anno scolastico al docente venivano sottratti illegittimamente oltre 20 giorni di ferie.
Secondo l’interpretazione dell’art. 1, co. 54, della L. 228 del 2012 conforme al diritto dell’Unione Europea, il personale docente ha la possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, intendendosi per tali tutti i giorni dell’anno in cui l’attività di lezione è sospesa (Ad es. Natale, Pasqua ecc…).
Ciò non significa che il docente possa essere collocato in ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
La Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.2024 ha, infatti, stabilito già da tempo che “il docente precario con contratto di supplenza al 30 Giugno, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che la scuola dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Pertanto, se il docente non richiede di fruire delle ferie e se non viene avvisato espressamente che le ferie non possono essere monetizzate, ha diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva.
Per molti anni, tuttavia, i docenti sono stati collocati in ferie d’ufficio e non sono stati avvisati espressamente di poter fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. Pertanto, avrebbero avuto diritto alla monetizzazione che, purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi non è stata corrisposta.
Queste le motivazioni del ricorso che hanno indotto il Tribunale di Milano ad accogliere l’ennesimo ricorso patrocinato dagli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio.
Dalla sentenza è possibile ricavare che per ogni anno di supplenza fino al 30 Giugno è possibile ottenere un’indennità economica di oltre € 1.500,00 euro.
Per ulteriori informazioni visitare il sito https://giustiziascuola.com/ricorso-per-ottenere-il-pagamento-delle-ferie-non-godute/
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