Sulla questione delle ferie non godute abbiamo parlato altre volte e non di rado capita di ricevere da parte dei lettori domande di chiarimento in merito, specie su come funziona la monetizzazione delle ferie non godute.
Innanzitutto, è bene precisare che i giorni di ferie che spettano al personale docente in un anno scolastico sono 30 nel caso si possegga un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni, mentre si arriva a 32 giorni in caso di anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Sia per i docenti di ruolo che per i supplenti che hanno un contratto a tempo determinato, i periodi fruizione delle ferie devono corrispondere ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario scolastico regionale, fatta eccezione di quelli riservati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Anche se esistono situazioni peculiari specifiche di alcuni lavoratori, le ferie non godute dal docente possono essere monetizzate, solo nel caso in cui il mancato godimento di queste sia riconducibile a fattori esterni e non sia frutto di una decisione del docente interessato.
A sostegno di questa tesi di vi è anche una pronuncia dei giudici della Corte di Cassazione, che sancisce infatti: “il divieto di indennizzare le ferie vale soltanto in quei casi in cui il mancato godimento delle stesse è riconducibile a una scelta del lavoratore e in cui la cessazione consenta comunque di pianificare il godimento delle giornate ancora non fruite”.
Pertanto, se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, non fa nessuna richiesta formale, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.
Esistono però alcuni casi specifici: se l’insegnante, durante la sospensione delle lezioni, ovvero nel periodo in cui avrebbe potuto fruire delle ferie, è impossibilitato a fruirne a causa di una particolare situazione come una malattia inconciliabile con la finalità ricreativa delle assenze per ferie, la maternità o un infortunio, i giorni di ferie non goduti devono essere monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
Infine, è bene ricordare che non è preclusa comunque la possibilità di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni per il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto avente scadenza al 31 agosto dell’anno, ma non è possibile effettuare alcuna sottrazione del monte ferie spettante, cioè le ferie non fruite devono essere richieste nei mesi di luglio e agosto, a meno che, ovviamente, il contratto non sia cessato precedentemente.
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