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Ferie non godute, spetta il pagamento al supplente se il Dirigente scolastico non dimostra di averlo invitato per iscritto a fruirne

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April 05, 2025

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Affinché si possa negare la monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, è necessario che il docente a tempo determinato sia stato espressamente e in forma scritta invitato dal dirigente scolastico a godere delle ferie retribuite, in particolare durante i periodi di sospensione delle lezioni, con l’avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.

Con una nota del 28 marzo 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito importanti chiarimenti in merito alla monetizzazione delle ferie non godute dal personale docente con contratto a tempo determinato, a seguito di recenti sentenze della Corte di Cassazione.

La nota ripercorre la normativa nazionale in relazione al diritto alle ferie e alla sua indennità sostitutiva, integrandola con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Viene sottolineata in particolare la necessità che i dirigenti scolastici informino per iscritto il personale a termine della possibilità di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, avvisandoli della perdita del diritto in caso contrario, al fine di evitare contenziosi e conseguenti oneri per l’amministrazione.

Divieto di monetizzazione

In generale, la normativa prevede l’obbligo di fruizione delle ferie per il personale della pubblica amministrazione, con il divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro, al fine di contenere la spesa pubblica.

Tuttavia, la legge n. 228 del 2012 ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito fruirne. Questa deroga non si applica al personale supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche per la totalità dei giorni di ferie maturati, ma solo per la parte di ferie che non è stato possibile fruire.

Calcolo dei giorni di ferie spettanti

I giorni di ferie per il personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, secondo la seguente formula:

x (giorni di ferie dovuti) : y (giorni durata contratto) = 30 [o 32, se la durata del rapporto di lavoro è superiore a 3 anni] : 360

Periodo di fruizione delle ferie

Di norma, i docenti devono fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni. In questi giorni non possono essere considerati automaticamente in ferie in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (ad esclusione di scrutini, esami di Stato e attività valutative).

Condizioni per la monetizzazione delle ferie non godute

La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è consentita in via eccezionale al ricorrere di specifiche condizioni, integrate alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Secondo le circolari applicative dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, richiamate nella DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 del nuovo CCNL, le ferie non fruite sono monetizzabili al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • Cessazione del servizio
  • Nei casi tassativamente previsti in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come ad esempio decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, recependo i principi comunitari, con la sentenza n. 14268/2022, ha stabilito che un lavoratore non può perdere il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie, in mancanza di un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo.

E da ultimo, sempre la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, ha stabilito che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla relativa indennità. L’onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite ricade sul datore di lavoro.

Pertanto, per negare la monetizzazione delle ferie non usufruite al termine del rapporto di lavoro, è indispensabile che il dirigente scolastico abbia esplicitamente invitato il docente, in forma scritta, a prendere le ferie retribuite, specialmente nei periodi di sospensione delle lezioni, avvertendolo inoltre che, in caso di mancata fruizione, perderà sia il diritto alle ferie sia l’indennità sostitutiva.

In mancanza di tale invito e avviso, il docente a tempo determinato ha diritto alla liquidazione delle ferie non godute al termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto.

Calcolo delle ferie non godute da monetizzare

Il calcolo delle ferie non godute da monetizzare si ottiene dalla differenza tra i giorni di ferie dovuti (x) e i giorni di sospensione delle lezioni (y), da cui vanno decurtati i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti (k):

z = x – y (differenza tra ferie dovute e giorni di sospensione delle lezioni riscontrabili dal calendario scolastico regionale)

Da tale differenza occorre decurtare i giorni di ferie e/o riposi di cui, dietro richiesta, il lavoratore a tempo determinato abbia goduto, secondo la funzione z – k = s, ove: z = differenza; k = giorni di ferie, riposi ed equiparati goduti; s = ferie non godute da liquidare.

Una volta accertate le ferie non godute da monetizzare, gli uffici competenti devono provvedere alla loro liquidazione secondo la normativa vigente.

L’obiettivo di queste indicazioni ministeriali è evitare aggravi di spesa e contenziosi potenzialmente sfavorevoli all’amministrazione.

LA NOTA