A quante ferie hanno diritto i supplenti della scuola dopo tre anni di servizio?
Alla domanda ha risposto l’ARAN, con orientamento applicativo CIRS17, con il quale ha richiamato le norme contenute nel CCNL Scuola.
Innanzitutto, l’art. 19 del CCNL 29.11.2007 prevede che “al personale assunto a tempo determinato […] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie […] stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.
Tra queste precisazioni assume rilevanza, secondo l’ARAN, quella di cui al comma 2 del medesimo art. 19, in base alla quale “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Sempre il CCNL, all’art. 13, comma 4, prevede che “dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Questa disposizione, secondo l’ARAN, non prevede l’obbligo della continuità dei 3 anni di servizio né una durata minima dei periodi da prendere in considerazione.
Sulla base della normativa citata, fermo restando che le ferie maturate dal personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, l’Agenzia ritiene che, laddove il dipendente abbia complessivamente maturato 3 anni di servizio, allo stesso competano 32 giorni di ferie per anno scolastico.
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