Le ferie, i permessi e le assenze del personale docente assunto con contratto a tempo determinato sono regolamentate dall’art. 19 del CCNL del 2006/2009 per alcuni aspetti ancora in vigore.
Le ferie per il personale supplente breve o incaricato fino al temine delle attività didattiche o al termine dell’anno scolastico sono proporzionate al servizio prestato, vanno usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fermo restante che qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
Per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
Il docenti con contratto a tempo determinato possono usufruire di sei giorni di ferie durante la rimante parte dell’anno a condizione di essere sostituito da un collega in servizio nella stessa sede e che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Al personale con contratto a tempo determinato sono concessi:
• otto giorni complessivi per anno scolastico senza assegni per la partecipazione a concorsi od esami, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
• Sei giorni di ferie da richiedere come permesso non retribuito per motivi personali o familiari;
• tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
• 15 giorni consecutivi di permesso retribuito in occasione del matrimonio entro i limiti di durata del rapporto; il suddetto periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti per esigenze personali e a domanda da produrre al dirigente scolastico, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore.
Il personale docente con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico calcolato a ritroso dall’ultimo evento morboso.
Fermo restando i 9 mesi con diritto alla conservazione del posto in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante ai docenti non di ruolo è corrisposta:
• per intero nel primo mese di assenza,
• nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.
• senza assegni per i successivi 6 mesi con diritto alla conservazione del posto.
In merito alla maturazione dell’anzianità di servizio sono riconosciuti i periodo retribuiti anche se parzialmente, mentre i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I docenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, Nei casi di assenza dal servizio per malattia hanno diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Il suddetto periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I periodi di assenza dovuti a causa di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, nello specifico vanno esclusi dal computo:
• i giorni di ricovero ospedaliero,
• i giorni di day hospital
• le assenze dovute alle conseguenti terapie certificate.
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