Il Miur, non più tardi del 12 giugno aveva garantito il pagamento delle ferie non godute dei precari della scuola. Era stato detto ufficialmente che il ministero dell’istruzione aveva assegnato alle scuole tutte le risorse finanziarie necessarie per la monetizzazione delle ferie dei supplenti brevi e saltuari.
Ma c’è di più, Marco Ugo Filisetti, direttore generale del bilancio del Miur, aveva precisato, per una questione di trasparenza e di orientamento dell’Amministrazione, che riguardo al problema monetizzazione delle ferie, sollevato in più scuole di varie regioni italiane, venivano confermate valide le attuali norme contrattuali per tutte le tipologie di contratto a tempo determinato.
Ad oggi per quanto ci risulta e per quanto dichiarato dai sindacati scuola, del pagamento delle ferie non godute del personale precari nemmeno l’ombra. Qual è il problema ostativo che ha impedito il diritto riconosciuto dalla legge, almeno fino al primo settembre 2013, di incassare l’assegno della monetizzazione di tale ferie? Si tratta dei dubbi sollevati dal ministero dell’economia (Mef), che si ostina ad interpretare malamente il comma 56 dell’art. 1 della legge n. 228/2012.
Non si comprende francamente tale ostinazione, in ciò che sembra essere così evidente. Il comma 56 non si presta ad alcuna interpretazione, infatti prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2012-2013, saranno definite, per l’ultima volta, dall’art.19 del CCNL scuola vigente. Bisogna ricordare che il divieto di monetizzazione delle ferie era nato, frettolosamente e con scopi di fare cassa, con l’entrata in vigore dell’articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, che aveva introdotto integralmente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutti i dipendenti pubblici.
Successivamente per la tipologia di precariato della scuola e per l’impossibilità oggettiva di poter fruire, da parte soprattutto dei precari saltuari, delle ferie acquisite, è stato stabilito di non applicare integralmente la norma al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ma di applicarla limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è stato consentito di fruirle ai sensi dei commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 228/2012. Resta il fatto che queste nuove regole si potranno applicare a partire dal prossimo anno scolastico e che quindi per quest’anno spetta integralmente l’indennità sostituiva per ferie non godute.
Adesso l’ultima parola spetta al Mef, che sembra fare resistenza nel concedere questa indennità che è equivalente ad uno stipendio mensile. I sindacati sono già sul piede di guerra e pretendono una parola definitiva su questa triste ed amara questione.
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